REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia (Prima Sezione Penale) composto dai Sigg.
Dott. Anna Maria MARRA Presidente
Dott. Alessandra CARDARELLI Giudice
Dott. David CALABRIA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa penale a procedimento ex art. 429 cpp
Contro
AGNOLI Antonella, nata a Selva di Cadore (BL) il 31.5.1952, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Eugenio Vassallo in Mestre (VE), Via Torino, 186, - libera presente -
RANIOLO Mario, nato a Ragusa il 18.2.1954, con domicilio eletto presso la residenza anagrafica a Spinea (VE), in Via De Curtis n. 62, - libero presente –
IMPUTATI
(in concorso con ANGIOLELLI Baldovino, AVAGLIANO Ornella, ZENERE Eros, ROSSINI Stefania, GHEDINA Paolo, CAPUZZO Donatella — giudicati separatamente)
A) del reato di cui all’art. 323 c.p. e 110 perché in concorso tra loro, quali componenti la commissione di Gara d’Appalto per progettazione fornitura arredi e attrezzature del Comune di Spinea, e la Agnoli quale dirigente pro-tempore della biblioteca, ammettevano al concorso la Ditta Harmonie, cui veniva aggiudicato l’appalto malgrado palesi ed evidenti violazioni delle norme disciplinanti la procedura ed in particolare le violazioni rilevate dal Consiglio di Stato con decisione del 20.11.2001, nota alle arti che qui si ha integralmente richiamata, così intenzionalmente procurando alla Harmonie un ingiusto vantaggio patrimoniale.
In Spinea, il 18.12.2000.
B) il solo RANIOLO
del reato di cui all’art. 479 c.p., perché quale presidente della Commissione di cui al capo A) e dirigente del Settore Tecnico — Servizio Lavori Pubblici di Spinea, falsamente attestava la regolare fornitura dei materiali oggetto dell’appalto, sottoscrivendone il certificato comprendente anche un tabellone elettronico in realtà non ancora installato.
In Spinea, il 15.2.2002
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero per Agnoli chiede: il proscioglimento dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Per Raniolo chiede: il proscioglimento dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Il difensore dell’imputata Agnoli chiede l’assoluzione della propria assistita perché il fatto non sussiste e non costituisce reato.
Il difensore dell’imputato Raniolo chiede l’assoluzione con formula piena del proprio assistito perché il fatto non sussiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 24.2.2006, il GUP del Tribunale di Venezia disponeva il giudizio nei confronti di Agnoli Antonella e Raniolo Mario, imputati come in atti, all’uopo fissando l’udienza del 13.4.2006.
A tale udienza, presenti gli imputati e la persona offesa Bastianello Giuliano, che depositava atto di costituzione di parte civile, il Tribunale aggiornava il processo al 25.9.2006 per l’esame delle questioni preliminari e per l’inizio dell’attività istruttoria.
Alla suddetta udienza, il Tribunale respingeva, per le ragioni di cui all’ordinanza in atti[1], la richiesta di costituzione di parte civile — già respinta in sede di udienza preliminare e tempestivamente riproposta in giudizio - avanzata dalla parte offesa Bastianello, in proprio e quale legale rappresentante della “Elvis Elettronica Video suono S.n.c. Quindi, dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove documentali e t.estimoniali richieste dalle parti, si procedeva, ai sensi dell’art. 210 c.p.p., all’esame dei testi, Zenere Eros, Angiolelli Baldovino, Avagliano Ornella, Ghedina Paolo, e Capuzzo Donat.ella che si avvalevano tutti della facoltà di non rispondere; pertanto, la difesa della Agnoli, acquisito il consenso del P.M., produceva i verbali relativi alle precedenti dichiarazioni rese dai predetti testi[2] (eccezion fatta per la teste Capuzzo Donatella). Veniva assunta, inoltre, la deposizione del teste, introdotto dal P.M., lnnerhofer Harold Josef e, all’esito, il processo veniva aggiornato all’udienza del 19.10.2006, poi differita al 6.11.2006.
Alla predetta udienza, avevano luogo l’escussione della parte offesa Bastianello Giuliano, nonché le deposizioni dei testimoni M.llo Manzoni Franco e Vianello Claudio e veniva acquisita documentazione; quindi, il Collegio ammetteva la produzione di memoria con allegati proveniente dalla persona offesa, ex art. 90 c.p.p., con successivo rinvio all’udienza del 29.1.2007.
Alla suddetta udienza, respinta l’istanza avanzata dalla difesa della Agnoli, alla quale si era associata la difesa del Raniolo, di revoca dell’ordinanza ammissiva della memoria difensiva prodotta, all’udienza precedente, dalla parte offesa, il Tribunale acquisiva documentazione prodotta dalle parti e procedeva all’esame degli imputati Agnoli Antonella e Raniolo Mario. All’esito, rendeva testimonianza la consulente della difesa della Agnoli, Brandinelli Annamaria; quindi, il processo veniva rinviato all’udienza del 7.6.2007.
In data 21 .5.2007, la parte offesa Bastianello depositava presso la cancelleria del tribunale una memoria ex art. 90 c.p.p; ulteriore memoria veniva depositata, dallo stessa persona offesa, in data 4.6.2007.
All’udienza del 7.6.2007, il tribunale procedeva nuovamente all’escussione di Bastianello Giuliano - autore della memoria il cui deposito veniva ammesso dal Collegio e nella quale si segnalava il rinvenimento di atti inerenti alla gara d’appalto oggetto del processo - limitatamente alle modalità di rinvenimento dei documenti predetti, documenti dei quali si disponeva, successivamente, l’acquisizione, come richiesto dal P.M. Veniva, inoltre, acquisita documentazione; quindi, l’imputata Agnoli rendeva spontanee dichiarazioni e, all’esito, il Tribunale disponeva l’acquisizione integrale presso il Comune di Spinea del fascicolo relativo alla gara d’appalto, prevedendo per la relativa trasmissione il termine del 30.6.2007, onde consentire alle parti di prendere visione per tempo di tale documentazione al fine della eventuale formulazione di nuove istanze istruttorie; pertanto, il processo veniva rinviato al 5.7.2007, udienza poi aggiornata al 20.9.2007, con sospensione dei termini prescrizionali nei limiti di legge, in ragione dell’adesione da parte dei difensori degli imputati alla astensione dalle udienza deliberata dagli organismi di categoria.
In data 19.9.2007, poi, la parte offesa Bastianello depositava presso la cancelleria ulteriore memoria ex art. 90 c.p.p.
All’udienza del 20.9.2007, dato atto dell’avvenuta trasmissione da parte del comune di Spinea degli atti richiesti, nonché dell’avvenuto deposito di memoria proveniente dalla parte offesa, il Tribunale ammetteva la richiesta di integrazione istruttoria, di natura documentale e testimoniale, avanzata dalla difesa del Raniolo; quindi, rinviava al 29.10.2007, per l’assunzione delle testimonianze ivi indicate.
A tale udienza, aveva luogo l’escussione dei testi Vianello Carlo e Rigo Alessandro; quindi, lo stesso Raniolo integrava l’esame già reso all’udienza del 29.1.2007. All’esito, acquisita la documentazione prodotta dal difensore della Agnoli, veniva dichiarata conclusa l’istruttoria dibattimentale ed il P.M. ed il predetto difensore concludevano come da verbale, con rinvio al 14.12.2007 per le conclusioni del difensore di Raniolo Mario.
All’udienza odierna, poi, di dava atto del deposito da parte del Bastianello di nota diretta al Presidente del Collegio, nonché di copia di atto di denuncia-querela già presentata presso la locale procura della Repubblica; quindi, il difensore del Raniolo concludeva come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito dell’espletata istruttoria dibattimentale, va pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti di Agnoli Antonella per difetto dell’elemento soggettivo del contestato reato; quanto alla posizione di Raniolo Mario, poi, l’analoga definizione del giudizio si impone per insussistenza del fatto ascrittogli.
Al riguardo, esigenze di chiarezza espositiva consigliano di prendere le mosse dall’addebito ascritto alla Agnoli, posto che la condotta di falso contestata al Raniolo non costituirebbe che l’esito di una più ampia vicenda amministrativa, relativa ad una gara d’appalto che, in tesi accusatoria, sarebbe stata illecitamente pilotata nel suo svolgimento e, quindi, nella sua conclusione, proprio dalla predetta Agnoli - peraltro in concorso con altri commissari, nei confronti dei quali, va evidenziato fin da subito, è stata invece pronunciata, all’esito dell’udienza preliminare, sentenza ex art. 425 c.p.p.- allo scopo di favorire la associazione temporanea di imprese poi risultata effettiva assegnataria dell’appalto
Tanto premesso, va innanzitutto precisato, in fatto, come il presente procedimento concerna la gara d’appalto per la fornitura di arredi e tecnologia per l’allestimento della biblioteca del Comune di Spinea, gara vinta dalla a.t.i. costituita tra la “Harmonie Project” S.r.l. e la “Mega Italia” S.p.a.: secondo l’assunto d’accusa, infatti, la riammissione al concorso della “Harmonie” - precedentemente esclusa dalla commissione di gara - e, quindi, l’aggiudicazione dell’appalto a tale ditta, sarebbe stato deciso dai componenti della predetta commissione — presieduta dal Raniolo e tra i membri della quale figurava anche la Agnoli, responsabile della biblioteca del predetto comune - in violazione delle norme disciplinanti la procedura quali evidenziate in sede giurisdizionale amministrativa e, questo, allo scopo di procurare alla predetta ditta l’ingiusto vantaggio patrimoniale conseguente all’aggiudicazione della gara.
Orbene, al fine di valutare la fondatezza di tale ipotesi è evidentemente necessario ripercorrere le fasi salienti in cui si è articolata la gara d’appalto, secondo una ricostruzione che, sulla scorta del materiale documentale in atti, può agevolmente essere effettuata nei seguenti termini.
In data 16.2.2000, l’ente locale in questione pubblicava un avviso di gara, da svolgersi secondo la procedura ristretta dell’appalto concorso, per “la progettazione e la fornitura degli arredi e delle attrezzature” della locale biblioteca, con la formula “chiavi in mano” (cfr. avviso di gara 16.2.2000).
In detto avviso si precisava come il criterio per l’aggiudicazione fosse quello individuato ex art. 19 D. Lgs. 358/92, ovvero “quello dell’offerta più vantaggiosa nella relazione tra qualità e prezzo”, il tutto sulla base dei punteggi previsti per i seguenti elementi di valutazione, così testualmente indicati:
“a) prezzo: massimo punti 30, con attribuzione del punteggio massimo alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso e di un punteggio proporzionalmente ridotto per le altre;
b) qualità del progetto complessivo e di ogni sua parte (progetto dei mobili, della rete informatica, di quella multimediale, della telefonia, degli impianti di sicurezza, ecc.) sotto il profilo biblioteconomico e sulla sua capacità di valorizzare al massimo le attrezzature esistenti e le potenzialità del nuovo edificio massimo punti trenta;
c) qualità dei matenali e delle attrezzature tecnologiche in ordine al carattere estetico e funzionale con particolare riguardo alla certificazione internazionale di qualità: massimo punti venti;
d) valutazione dei costi di utilizzo e di esercizio, della garanzia e dell’assistenza tecnica successiva alla fornitura: massimo punti dieci;
e) affidabilità della ditta in relazione al fatturato degli ultimi tre anni e alla realizzazione di precedenti forniture di arredi e attrezzature per biblioteche di pubblica lettura adeguatamente certificate: massimo punti dieci.” ( cfr. Avviso di Gara, 16.2.2000).
La commissione di gara, all’esito di sostituzioni ed integrazioni pura intervenute, risultava presieduta dall’ing. Raniolo ed altresì composta, oltre che dalla imputata Agnoli Antonella — responsabile, come detto, della biblioteca comunale — dal dott. Angiolelli, dall’architetto Avagliano, dal dott. Zenere, dall’assistente sociale Rossini e dal sig. Ghedina. Tra le varie ditte invitate a partecipare, venivano, infine, ammesse alla gara (cfr. verbale seduta 3.5.2000, pag. 4) le associazioni temporanee di impresa costituite tra “Elvis Elettronica Video Suono” s.n.c. e “Tecnocoop” s.r.l. e tra “Harmonie Project” s.r.l. e “Mega Italia” S.p.a., oltre alla “Mio Dino” s.r.l.
Quanto alla fase di valutazione comparativa dei progetti, vanno evidenziati i seguenti passaggi dell’iter procedimentale: all’esito della prima seduta, tenutasi il 3.5.2000, la commissione esprimeva giudizio negativo in ordine al progetto presentato dalla “Harmonie” relativamente al criterio della sicurezza (può infatti leggersi, nel relativo verbale: “. . . Sicurezza: giudizio negativo.
La sicurezza non è garantita in quanto le norme elementari della L. 8 18/84 non sono osservate. (mobilio davanti alle uscite di sicurezza, bussola con senso di apertura porte non corretto, antitaccheggio che ostruisce due vie di fuga)[3]”; in occasione della successiva seduta del 4 maggio, veniva deciso di chiedere chiarimenti alle ditte su alcuni punti, “dopo l’espletamento di un ulteriore lavoro di verifica puntuale da parte di un gruppo di lavoro della commissione” e, “per consentire ciò, riscontrata l’impossibilità di leggere gli elaborati della Harmonie e di operare perciò tale verifica”, si stabiliva “di inviare un telegramma di richiesta di nuovi elaborati esplicativi alla ditta stessa”[4]; quindi, nella seduta del 29 maggio 2000, la commissione prendeva atto dell’invio da parte della Harmonie di nr. 4 “planimetrie esplicative”, di “un elenco arredi” e di un “elenco dettagliato delle apparecchiature”. Nel corso di tale seduta, si dava conto, altresì, del fatto che le risultanze del gruppo di lavoro avevano evidenziato la necessità di richiedere alla ditta Elvis ed alla ditta Harmonie “un elenco dettagliato delle quantità di elementi presenti nel progetto di massima” attestandosi, altresì, che le predette ditte avevano “fatto pervenire tali elementi integrativi in termine utile per il loro esame”[5] .
Era nella successiva seduta del 9.6.2000, poi, che la commissione, in relazione ai progetti non rispettosi delle esigenze di sicurezza, decideva di adottare il criterio secondo il quale le ditte che non avessero totalizzato la media di quattro punti in ordine a tale profilo sarebbero state escluse dalla gara[6] e, proprio in applicazione di tale criterio, veniva, all’esito della valutazione compiuta dai singoli commissari, determinata l’esclusione della ditta “Harmonie”, la quale non aveva raggiunto il suindicato punteggio, circostanza che, si legge nel verbale della seduta, “ si traduce in un’esclusione per gravi ed insanabili vizi circa il rispetto delle norme di sicurezza degli utenti e degli operatori così come normato dalla L. 818/84 in combinato disposto col D.Lgs. 626/94”[7]. Con riferimento alla votazione espressa dalla Agnoli in relazione alla proposta progettuale proveniente dalla “Harmonie”, va evidenziato come la stessa sia stata pari al massimo consentito, tanto con riferimento al parametro “sicurezza” (avendo l’imputata attribuito il punteggio massimo previsto di sei punti), quanto in relazione alla voce “qualità del progetto”, ricomprendente il suddetto profilo della sicurezza (avendo la predetta commissaria assegnato il punteggio massimo di punti 30), quanto, da ultimo, in ordine alla valutazione complessiva, escluso il punteggio relativo all’offerta economica (avendo ritenuto il progetto in questione meritevole dell’intero punteggio disponibile, pari a 70 punti[8].
In data 13.6.2000, aveva poi luogo l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta “Elvis”[9], cui seguiva la definitiva assegnazione dell’appalto alla medesima ditta, quale capogruppo della a.t.i. costituita con la Tecnocoop s.r.l. Tuttavia, con sentenza nr. 1590/00 del 49.10.2000, il Tar Veneto, adito dalla “Harmonie Projecf’, capogruppo dell’a.t.i. costituita tra la medesima e la “Mega Italia” S.p.a., esclusa dall’appalto, annullava il provvedimento di esclusione e, conseguentemente, quello di aggiudicazione in favore della “Elvis” s.n.c., prescrivendo all’amministrazione di rinnovare il procedimento a partire dall’atto annullato.
Riteneva, in particolare, il giudice amministrativo, che l’esclusione fosse stata disposta per ragioni non previste dal bando di gara, posto che lo stesso, costituente lex specialis della gara, prevedeva quali uniche ragioni di esclusione quelle “previste dalla legge e dai regolamenti del comune di Spinea” (cfr. sentenza citata, pag. 4), mentre la regola dell’esclusione della ditta che non avesse raggiunto la media di quattro punti in relazione al profilo della “sicurezza” risultava essere stata introdotta solo in corso di espletamento delle procedure (e, per l’esattezza, come detto, in occasione della seduta del 9.6.2000). Precisava, sul punto, il TAR Veneto, come, rilevando le esigenze di sicurezza nell’ambito dell’elemento di valutazione costituito dalla “qualità del progetto complessivo e di ogni sua parte”, la commissione avrebbe potuto unicamente stabilire una “penalizzazione” — “più o meno rilevante secondo la gravità della carenza riscontrata”, si precisava in sentenza (cfr., ancor, sentenza citata, pag. 4) — per il progetto ritenuto deficitario proprio con riferimento a tale elemento di valutazione, giammai decidere per l’esclusione del concorrente.
Discendeva, pertanto, dalla suddetta pronuncia, l’obbligo per l’amministrazione comunale di rinnovare il procedimento a partire dall’atto annullato. Ed era proprio in ottemperanza di tale decisione che la commissione, nella seduta del 6.11.2000, deliberava la riammissione in gara del concorrente escluso (riammissione che costituisce, secondo l’ipotesi di accusa, la prima delle condotte contestate all’imputata, il secondo addebito essendo rappresentato dall’aggiudicazione dell’appalto al medesimo concorrente).
Seguivano plurime convocazioni della commissione.
In particolare, nella seduta deI 6.11.2000, la commissione, in esecuzione della sentenza del Tar-Veneto, riammetteva alla gare la ditta “Harmonie Project” S.r.l., in a.t.i. con la ditta mega Italia s.p.a. ; quindi, come si legge nel relativo verbale, la commissione, preso atto dell’invio, in data 30.10.2000, da parte della “Elvis Elettronica” s.n.c., di proprie osservazioni, deliberava di consentire alle tre ditte ammesse alla gara - “Mio Dino”, “Harmonie Project” ed “Elvis Elettronica” - l’inoltro, entro il termine del 22.11.2000, di chiarimenti ed osservazioni sotto forma di partecipazione al procedimento amministrativo entro il termine del 22 11 2000[10].
Nella seduta del 23 11 2000, poi, dato atto che le ditte Elvis Elettronica e Harmonie Project avevano tempestivamente fatto pervenire delle osservazioni (per quanto concerne la “Elvis Elettronica” confermative di quelle in data 30.10.2000, cfr. sul punto, verbale 23.11.2000 e, per quanto concerne la “Harmonie”, corredate da planimetrie esplicative), la commissione manifestava perplessità in ordine all’iter procedurale da seguire, in particolare in ordine al significato da attribuire tanto alle predette note, quanto alle planimetrie esplicative inviate dalla sola “Harmonie”. Inoltre, con specifico riferimento alle osservazioni addotte dalle predette ditte — e, in particolare, dalla Elvis — la medesima commissione si interrogava circa l’opportunità di attribuire i punteggi “confrontando l’offerta economica con la qualità/quantità del materiale offerto”, procedendo, perciò, “anche se non specificatamente previsto nel bando”, a “rivalutare i progetti alla luce delle offerte progettuali ed economiche comparate”: deliberava, pertanto, di acquisire, al riguardo, specifico parere da parte del legale dell’amministrazione[11].
Quindi, nella seduta del 7.12.2000, la commissione, preso atto del parere medio tempore fornito dal legale dell’amministrazione, Avv. Cartia — il quale aveva sostenuto la giuridica irrilevanza di elementi di novità ovvero di integrazione eventualmente contenuti nelle note inviate dalle ditte concorrenti, da intendersi unicamente quali elementi di partecipazione al giudizio amministrativo ex art. 10 L. 241/90, sostenendo, altresì, come l’attribuzione dei punteggi dovesse avvenire facendo rigorosa applicazione della normativa contenuta nel bando concorsuale, senza, pertanto, la possibilità di introdurre criteri alternativi, quali ad esempio, “il rapporto quantità/qualità del materiale offerto”[12] - procedeva all’esame ed alla valutazione delle proposte progettuali delle tre ditte concorrenti[13], aggiornandosi, per la attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche, alla seduta del 18.12.2000, allorché aveva luogo, calcolati ed assegnati i detti punteggi, l’aggiudicazione dell’appalto in favore della “Harmonie”[14]. Immediata era la contestazione di tale aggiudicazione da parte del rappresentante della ditta “Elvis” che, presente ai lavori, lamentava la violazione dl regole procedurali, sottolineando, in particolare, l’insanabilità, già definita tale dalla stessa commissione, dei vizi progettuali relativi al profilo della sicurezza contenuti nella proposta risultata vincitrice della procedura concorsuale (cfr. memoria costituente allegato A al verbale della seduta 18.12.2000).
Con riferimento alla valutazione del progetto proposto dalla ditta “Harmonie”, va rilevato come nella determinazione del relativo punteggio, con riferimento alla voce “qualità del progetto complessivo e di ogni sua parte” (ricomprendente, per quanto detto, anche i profili inerenti alla sicurezza), si assisteva ad una rimodulazione dello stesso: tutti i commissari - ad eccezione di Zenere Eros — procedevano, infatti, a rideterminare, in negativo, il voto precedentemente attribuito al progetto presentato dalla predetta “Harmonie” relativamente alla suddetta voce, In particolare, l’odierna imputata rimodulava, diminuendola di due punti, la originaria valutazione, portando da 30 a 28 il punteggio relativo alla voce in questione (e da 70 punti a 68 quello complessivamente assegnato al progetto medesimo, escluso il punteggio relativo all’offerta economica). Ciononostante, la proposta della “Harmonie” risultava vincitrice, avendo, complessivamente, riportato, ricompreso il punteggio assegnato in relazione all’offerta economica, la votazione più alta (80,62 punti contro i 75,96 punti, attribuiti al progetto concorrente presentato dalla “Elvis”[15]).
In data 9.7.2001, poi, aveva luogo la stipula del contratto.
Queste, sinteticamente riferite, le fasi del procedimento rilevanti in relazione all’addebito mosso all’imputata Agnolì, alla quale, infatti, non sono contestate condotte realizzate nelle successive fasi esecutive dell’appalto e che, peraltro, interruppe il rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di Spinea alla fine del dicembre 2000, ovvero poco dopo l’espletamento della gara (cfr. esame Agnoli, ud. 29.1.2007, pag. 18), per assumere un analogo incarico presso il Comune di Pesaro.
Tanto precisato, va innanzitutto osservato come, attesa la formulazione dell’addebito, singolarmente costruito per relationem mediante rinvio, quanto all’identificazione delle illegittimità rilevanti ex art. 323 c.p., alle violazioni di legge rilevate nella sentenza del Consiglio di Stato 20.11.2001 - da considerarsi indispensabili specificazioni del riferimento contenuto nell’imputazione, altrimenti assolutamente generico, “a palesi ed evidenti violazioni delle norme disciplinanti la procedura” - e tenuto conto proprio del contenuto di tale pronuncia, l’unica illegittimità da ritenersi, nella specie, effettivamente contestata sia quella relativa alla inosservanza di norme imperative in materia di sicurezza - tali essendo evidentemente, quelle concernenti la predetta materia — null’altro emergendo, al riguardo, dalla motivazione della citata pronuncia giudiziaria[16]. In proposito, è appena il caso di osservare, infatti, come l’affermazione, pure resa in tale sentenza, secondo cui una eventuale richiesta di delucidazioni indirizzata dalla commissione, in fase di aggiudicazione, all’indirizzo dei concorrenti, avrebbe finito per inquinare gli elementi a disposizione della medesima commissione di gara, non risulti affatto espressa alla stregua di una censura rivolta all’operato della commissione: ciò per la semplice ragione che tale questione era stata sollevata proprio dalla ditta Harmonie in sede di ricorso avverso il provvedimento di esclusione, là dove — come si evince dal testo della sentenza del Consiglio di Stato[17] — tale soggetto economico si era lamentato del fatto che la commissione avesse pronunciato il provvedimento di esclusione dalla gara in luogo di procedere alla dovuta richiesta di chiarimenti e delucidazioni. Conseguentemente, tenuto conto della richiamata formulazione dell’imputazione, non può certo ritenersi che rientri nel perimetro della imputazione la decisione di consentire alle tre ditte ammesse l’invio di chiarimenti ed osservazioni, peraltro unicamente sotto forma di partecipazione al procedimento amministrativo, decisione adottata dalla commissione in occasione della seduta del 23.11.2000 e, quindi, ben successivamente rispetto al momento dell’emanazione dell’atto impugnato innanzi all’autorità giudiziaria amministrativa oggetto della sentenza richiamata al capo a) della rubrica. E, comunque, anche a volersi diversamente opinare sul punto, si impone, a giudizio del tribunale, una immediata incursione nel merito, onde evidenziare l’assoluta irrilevanza di tale circostanza — in relazione alla quale, del resto, neppure è indicato il riferimento normativo che ne consentirebbe la qualificazione in termini di violazione rilevante ex art. 323 c.p. - tenuto conto del fatto che, come in precedenza riferito, la stessa commissione, sulla scorta del parere fornitole dal legale dell’ente, appositamente interpellato, non risulta, secondo quanto emerge dal verbale delle operazioni di gara, aver assegnato valore alcuno agli elementi di novità contenuti, in particolare, negli elaborati allegati dalla ditta Harmonie alla propria memoria, sicché si è eventualmente in presenza di una irregolarità procedurale priva di reale incidenza nel processo di formazione del convincimento della predetta commissione.
Ritiene, pertanto, il tribunale privo di utilità processuale alcuna soffermarsi su profili della vicenda che - sebbene siano stati pure oggetto di approfondimento sollecitato dalla difesa dell’imputata in relazione al contenuto di una memoria proveniente dalla parte offesa[18] - esulano dal perimetro della contestazione, siccome testé delineata.
Ora, nella sentenza richiamata, il Consiglio di Stato ha evidenziato l’inderogabilità delle disposizioni in materia di sicurezza, da osservarsi a pena di esclusione, sottolineando come, nel caso di specie, le sostanziali carenze riscontrabili, sul punto, nel progetto proposto dalla ditta aggiudicataria dell’appalto avrebbero dovuto condurre all’esclusione dal confronto concorrenziale; ha stigmatizzato, in particolare, da un lato, la previsione “dell’apertura della bussola verso l’interno”, considerata “in contrasto con le più elementari regole di sicurezza” e, dall’altro, “la collocazione del sistema anti-taccheggio in modo da ostruire le vie di fuga” e la “sistemazione dei mobili in prossimità delle uscite di sicurezza”, caratteristiche del progetto, queste ultime, considerate sintomatiche della “insufficiente considerazione” in cui si era tenuta, in fase progettuale, l’esigenza dj garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori del servizio.
In proposito, vanno senz’altro condivise le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato, là dove — ribaltando la decisione del giudice di prime cure - ha precisato come le gravi carenze del progetto presentato dalla ditta “Harmonie”, proprio in quanto relative al profilo della sicurezza (tanto degli utenti che degli operatori del servizio), disciplinato da norme imperative, avrebbero dovuto condurre all’estromissione di tale concorrente in quanto rilevabili, proprio alla stregua del bando di concorso, quali criteri di esclusione imposti dalla legge: trattasi di considerazioni che, cogliendo nel segno in ordine alla natura delle norme in materia di sicurezza, ne fanno correttamente discendere, quale inevitabile conseguenza, la doverosità della esclusione di un progetto carente sul punto. A tali considerazioni, pertanto, c’è ben poco da aggiungere.
Sicché, una volta affermata, sotto tale profilo, la sussistenza dell’elemento materiale del contestato delitto — riammissione alla gara della ditta “Harmonie”, cui veniva successivamente aggiudicato l’appalto in violazione di norme in materia di sicurezza — occorre prendere in esame, nel suo complesso, la condotta concretamente tenuta dall’imputata per valutarne la conformità, anche sotto il profilo psicologico, alla fattispecie astratta prevista dalla norma incriminatrice contestata, onde verificarne la penale rilevanza.
A tal proposito, non è inutile rammentare come il dolo dell’abuso d’ufficio si presenti nelle forme del dolo intenzionale, postulando non già la mera rappresentazione dell’evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale, proprio o altrui, come realizzabile con elevato grado di probabilità o addirittura con certezza (il che integrerebbe il dolo diretto), e men che meno la semplice accettazione del rischio del verificarsì di tale evento (il che integrerebbe il dolo eventuale), bensì la rappresentazione e volizione del suddetto evento come diretta conseguenza della condotta posta in essere dall’agente, il quale individui in tale approdo del proprio agire l’obiettivo primario perseguito (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. VI, nr. 21091 del 24.2.2004, P.C. in proc. Percolo ed altri, cass. Sez. VI, nr. 18149 del 7.4.2005, Fabbri ed altro, Sez. VI, nr. 708, 8.10.2003, Mannello, Sez. VI, nr. 33068 del 6.5.2003, Cangini, cass. Sez. IV, nr. 38498, 11.9.2002, P.G. in proc. Lenoci).
E’ quindi alla stregua di questi parametri che dovrà essere condotta la relativa valutazione, fermo restando, beninteso, che la prova di tale elemento dell’illecito ben può essere tratta da qualsivoglia dato inequivocabilmente sintomatico delle intenzioni penalmente rilevanti nutrite dall’agente - ivi compresi, pertanto, i singoli comportamenti antecedenti, contestuali e successivi alla condotta che designa l’abuso (cfr., al riguardo, Css. Sez. VI, nr. 10008 del 27.9.1996, Pugliese ed altro) - posto che trova evidentemente impiego, anche in tale campo dell’accertamento giudiziario, lo strumento della prova indiziaria (cfr. sul punto, proprio in tema di prova del dolo dell’abuso d’ufficio, sia pure sotto la vigenza della disciplina precedente alla riforma introdotta dalla L. 234/97, Cass. Sez. VI, nr. 10917 del 17.9.1992, Maggiorani ed altro)
Tanto doverosamente premesso, ritiene il tribunale come sia proprio sotto il profilo dell’elemento psicologico che la contestazione accusatoria palesi tutta la propria inconsistenza, difettando la prova che la Agnoli abbia agito — tenendo una condotta che, peraltro, secondo l’addebito, sarebbe stata propria anche di soggetti la cui estraneità ai fatti è stata, come detto, giudizialmente accertata[19] — essendo animata, come si imporrebbe alla stregua della fattispecie contestata, dall’intenzione di procurare ad uno dei concorrenti l’ingiusto vantaggio derivante dall’attribuzione della gara.
E, a tale proposito, la prima considerazione che si impone con evidenza riguarda la circostanza che, inizialmente, la ditta “Harmonie” venne esclusa dalla gara in forza di una decisione — quella consistente nella penalizzazione dei progetti deficitarii in ordine alla “sicurezza” — all’adozione della quale, essendo avvenuta all’unanimità, contribuì la stessa imputata: a fronte di tale circostanza, infatti, perde qualsivoglia consistenza indiziaria il dato rappresentato dal fatto che, pure, inizialmente, la Agnoli — peraltro, va rimarcato, unitamente ai commissari Ghedina e Rossini — formulò la proposta di mantenere in gara anche i concorrenti le cui proposte non avessero rispettato le norme di sicurezza, per poi invitarli ad emendare, sul punto, i progetti viziati (cfr. verbale seduta 9.6.2000).
Non può sfuggire, infatti, che, diversamente opinando, si dovrebbe sostenere non solo la sussistenza di un disegno criminoso volto a favorire la “Harmonie” comune a tutti i commissari o, quantomeno, ad un buon numero degli stessi — circostanza di cui, come detto, non v’è alcuna prova - ma anche che tale disegno inevitabilmente comprendesse, oltre alla previsione di una iniziale esclusione del concorrente che si intendeva favorire, anche quella della sua successiva riammissione a seguito di pronuncia del giudice amministrativo: trattasi, all’evidenza, di ipotesi ricostruttiva francamente inverosimile.
Aggiungasi - e tale elemento appare, sul punto, davvero significativo - che la riammissione alla gara del concorrente, poi aggiudicatario della stessa, risulta conseguente ad una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria amministrativa, per quanto non definitiva e, come si è detto, destinata ad essere in prosieguo radicalmente smentita, sicché tale riammissione costituiva, per l’amministrazione, una scelta obbligata, in quanto vero e proprio atto dovuto.
Né può sostenersi, in senso contrario, che, in tale pronuncia, la censura in ordine all’esclusione del concorrente “Harmonie” si sarebbe accompagnata all’affermazione che alla non aggiudicazione dell’appalto in favore di tale concorrente dovesse comunque giungersi per altra via, ovvero a seguito di penalizzazione del relativo progetto (penalizzazione che, del resto, come detto, ha effettivamente avuto luogo ed alla quale anche la Agnoli ha concorso), sicché la successiva aggiudicazione della gara in favore della ditta “Harmonie” sarebbe stata posta in essere in violazione di quanto sostanzialmente statuito dallo stesso giudice amministrativo; ciò in ragione della semplice considerazione che nella suddetta sentenza non v’era alcun suggerimento - né espresso, né implicito - in tal senso e che tale soluzione neppure poteva inferirsì dal complessivo tenore della trama argomentativa del suddetto provvedimento giudiziario, particolarmente stringato (in quanto reso ex ari 26 L. 1034/71): fu solo la successiva pronuncia del Consiglio di Stato, infatti, a definire i vizi progettuali in materia di sicurezza quali carenze immediatamente comportanti l’esclusione dalla gara alla stregua dello stesso bando di concorso, in quanto contrastanti con la disciplina legislativa in materia, di carattere inderogabile.
E’ ben vero che la stessa commissione di gara aveva ritenuto, al momento dell’esclusione della “Harmonie”, il progetto proposto da tale ditta come connotato da “gravi ed insanabili vizi circa il rispetto delle norme di sicurezza degli utenti e degli operatori così come formato dalla L. 818/84 in combinato disposto col D.Lgs. 626/94” e che, pertanto, successivamente alla riammissione del detto concorrente, l’amministrazione giunse all’inammissibile esito di dichiarare vincitore della gara un progetto che aveva già ritenuto irrimediabilmente viziato, tanto che si ritenne necessario procedere, successivamente, ad emendarlo (come attestato dal testo del contratto sottoscritto in data 91.2001, nel quale si legge, infatti, a pagina 4, come la ditta vincitrice avesse “presentato in data 1.6.2001 la planimetria corretta per la sistemazione della bussola d’ingresso alla biblioteca”); tuttavia, era evidentemente sfuggito alla commissione e, va rimarcato, anche, in prima battuta, allo stesso giudice amministrativo — quanto poi sarebbe stato affermato dal Consiglio di Stato in ordine alla doverosità della esclusione di un progetto gravemente deficitario in materia di sicurezza, senza che fosse necessaria “una espressa statuizione in tal senso, inutile se si tiene conto della natura e degli interessi tutelati”[20]
Deve necessariamente concludersi, pertanto, che la penalizzazione del concorrente parve alla commissione — del tutto erroneamente, va rimarcato, ma anche sulla scorta di quanto sostenuto dal TAR nella citata sentenza - l’unica conseguenza immediatamente derivante dalle evidenziate carenze progettuali.
Sicché, a giudizio del tribunale, proprio in ragione della natura della illegittima valutazione concretamente operata dalla commissione, non è certo da tale illegittimità che possa desumersi la sussistenza, in capo alla Agnoli, del dolo previsto dalla fattispecie incriminatrice, non essendosi affatto in presenza di una violazione di legge tanto eclatante da deporre univocamente in tal senso (cfr., in ordine alla possibilità di desumere la prova del dolo dell’abuso direttamente dalla natura della violazione, ove si tratti di “macroscopica illiceità”, Cass. Sez. VI, nr. 49554 deI 22.10.2003, Cianflone ed altri).
Per contro, va evidenziato come, a carico dell’imputata, fosse emerso, nel corso delle indagini, un elemento indiziario che ne diversificava significativamente la posizione rispetto a quella rivestita dagli altri membri della commissione: su tale elemento, pertanto, è certamente opportuno soffermarsi. Trattasi della relazione riservata in data 4.8.2000 indirizzata al sindaco, al vice sindaco, all’assessore al personale ed al segretario generale dell’ente locale appaltante e sottoscritta, congiuntamente, tanto dall’imputato Raniolo Mario, presidente della commissione di gara, quanto da Angiolelli Baldovino, direttore del settore tecnico del Comune di Spinea e membro della predetta commissione. In tale relazione, infatti, si segnalava come l’Angiolelli, nel corso di un incontro tenutosi il 28.7.2000 con il rappresentante della ditta “Harmonie” — che, come si è detto, era stata da poco esclusa dalla gara per aver presentato un progetto inosservante delle norme di sicurezza - avesse appreso dall’interlocutore, messo alle strette sul punto, come quest’ultimo fosse stato portato a conoscenza, da parte di un componente della commissione di gara, di informazioni relative al progetto presentato dalla ditta concorrente “Elvis”, informazioni che - si precisava nella relazione - il responsabile della “Harmonie” non avrebbe potuto altrimenti conoscere per non avere preso visione, né estratto copia, degli atti relativi. E, al riguardo, si sosteneva nella segnalazione come il suddetto membro della commissione non potesse che identificarsi nella Agnoli, atteso il costante atteggiamento di “scarso equilibrio di giudizio ed imparzialità[21]” che quest’ultima aveva assunto “nel corso di tutte le operazioni di esame delle offerte pervenute per la gara di che trattasi[22]. La relazione concludeva, quindi, con l’invito rivolto all’amministrazione a valutare se nel comportamento della predetta Agnoli potessero ravvisarsi “atteggiamenti giuridicamente rilevanti sia sotto il profilo deontologico sia sotto il profilo, eventualmente, penale[23]”
Tuttavia, a parte il fatto che il contenuto di tale relazione, se faceva espresso riferimento a supposte carenze di equilibrio manifestate dalla Agnoli nei giudizi espressi nel corso delle sedute della commissione, non forniva concreti elementi di sostegno al riguardo, e men che meno evidenziava circostanze di fatto univocamente attestanti un pregiudizio della commissaria specificamente favorevole alla ditta “Harmonie”, va precisato come l’istruttoria dibattimentale abbia significativamente ridimensionato la portata indiziante di tale scritto. Ed anzi, la semplice sussistenza della suddetta relazione sembrerebbe già ex se idonea ad inficiare la tesi di un disegno criminoso volto a favorire la “Harmonie” comune ad una pluralità di commissari. Indisponibile la versione dell’accaduto che l’Angiolelli, firmatario della relazione, avrebbe potuto offrire sul punto - essendosi questi avvalso della facoltà di non rispondere, fin dalla fase investigativa - vi sono, infatti, ad impedire di concludere che la predetta Agnoli avesse effettivamente assunto, nel corso delle attività procedimentali, una condotta tale da legittimare la conclusione che la stessa abbia operato, all’interno dell’organo collegiale, quale “referente” della ditta “Harmonie”, le dichiarazioni rese in sede di indagine da taluni commissari ed acquisite al procedimento sull’accordo delle parti.
Tali affermazioni, infatti, contrastando palesemente con il tenore della suddetta relazione ne degradano fortemente la capacità probatoria (molto più, va precisato, della giustificazione pure resa dal Raniolo in ordine alla sottoscrizione, da parte sua, di tale missiva, posto che di tale giustificazione — sostanzialmente incentrata su un asserito atteggiamento, da parte dello stesso Raniolo, di mero consenso ad una iniziativa la cui paternità sarebbe da ricondurre al solo Angiolelli[24] - potrebbe pure sostenersi la scarsa attendibilità, in ragione di una certa comunanza di interesse tra i due odierni imputati).
In particolare, dalle predette dichiarazioni non è affatto emerso che l’odierna imputata, nel corso delle procedure di gara, avesse palesato un atteggiamento anomalo, sospetto, orientato a favorire taluno dei concorrenti: il commissario Ghedina Paolo, infatti, ha espressamente affermato che la Agnoli non aveva particolarmente caldeggiato la proposta progettuale delle ditta “Harmonie” (cfr. verbale interrogatorio 18.6.2003), mentre Zenere Eros ha negato di aver mai percepito alcun tipo di pressione da parte degli altri componenti della commissione (cfr. al riguardo, verbale interrogatorio reso in data 20.6.2003 da Zenere Eros). Sicché le accuse mosse alla predetta Agnoli nella richiamata relazione riservata non hanno affatto trovato, in sede di vaglio dibattimentale, la indispensabile concretizzazione.
E’ bensì vero che la parte offesa Bastianello ha riferito di un colloquio avuto con il dott. Angiolelli in occasione del quale quest’ultimo gli aveva effettivamente riferito di un incontro avuto con lnnerhofer Harald, responsabile della ditta Harmonie, incontro nel corso del quale quest’ultimo aveva manifestato la conoscenza di particolari della offerta proveniente dalla ditta concorrente “Elvis”, dimostrandosi perfettamente a conoscenza dei punti di maggiore e minore forza di tale offerta[25]. Nondimeno, a parte il fatto che l’lnnerhofer, pur ammettendo di conoscere da anni la Agnoli per ragioni professionali, ha negato di aver avuto notizie da terzi in ordine al progetto della ditta concorrente, precisando, al riguardo, di aver appreso le notizie in suo possesso dall’analisi della relativa documentazione consegnatagli proprio dall’Angiolelli[26] e contestando decisamente di avere a questi riferito di informazioni riservate confidategli da parte di membri della commissione, osserva il tribunale come, anche a volersi prudenzialmente dubitare delle dichiarazioni dell’lnnerhofer - il quale, in effetti, potrebbe ben essere interessato a tenere celati eventuali rapporti privilegiati intrattenuti con membri della commissione - la deposizione del Bastianello non consenta di concludere, con la dovuta sicurezza, che, se una indebita comunicazione di informazioni effettivamente ci fu, essa debba essere addebitata alla Agnoli. Ciò, in quanto la stessa deposizione della parte offesa non è affatto dirimente al riguardo: infatti, se è vero che in tale deposizione il Bastianello riferisce espressamente di sospetti nutriti dall’Angiolelli nei confronti, specificamente, della Agnoli, dalla medesima deposizione emerge che, in occasione del citato colloquio telefonico, l’Angiolelli ebbe a riferire all’interlocutore come, secondo l’lnnerhofer, sarebbe stato lo stesso Bastianello a comunicare al responsabile della “Harmonie” i dati di cui quest’ultimo si era poi mostrato a conoscenza (Cfr., sul punto, dep. Bastianello, pagg. 22- 23: “....“Perché il signor lnnerhofer è venuto qua e mi ha raccontato, mi ha fatto capire di sapere tutto quello che era successo nell’appalto, conosceva i particolari della sua offerta, i vostri punti deboli, cosa fate, cosa non fate, se siete bravi o non siete bravi e quando io gli ho detto: ma lei come fa a sapere tutte queste cose, mi ha detto che glleI’ha raccontate lei”, cioè che io avrei raccontato a questo lnnerhofer...’). Orbene, se è evidentemente del tutto inverosimile che tali informazioni possano essere state passate dal Bastianello al responsabile della ditta concorrente, non vi sono, tuttavia, elementi concludenti per addebitarne la diffusione — ammesso, si ribadisce, che tale diffusione abbia effettivamente avuto luogo - all’imputata. E, questo, a prescindere dal fatto che, dal tenore della testimonianza della parte offesa, non è dato comprendere, con la dovuta chiarezza, se i sospetti nutriti dall’Angiolelli nei confronti della Agnoli fossero preesistenti al colloquio, ovvero suscitati o, quantomeno, accresciuti dalla indicazione - effettuata dalla stessa persona offesa nel corso della detta conversazione intercorsa con l’Angiolelli - della medesima Agnoli come del soggetto che aveva riferito al teste Bastianello l’intenzione nutrita dalla “Harmonie” di proporre ricorso avverso il provvedimento di esclusione[27].
Del resto, neppure le dichiarazioni rese dal coimputato Raniolo nel corso del proprio esame dibattimentale possono ritenersi, sul punto, risolutive: è certamente vero, infatti, che il prevenuto ha dichiarato come l’Angiolelli gli avesse riferito che il responsabile della Harmonie gli aveva rivelato di poter fare affidamento su un rapporto privilegiato con un membro della commissione[28] tuttavia, osserva il Tribunale come tali affermazioni, oltre a caratterizzarsi quali dichiarazioni riportate de relato da un soggetto, l’Angiolelli, sottrattosi all’esame dibattimentale — con la conseguenza che all’insidia insita nella informazione mediata si aggiunge la sottrazione al contraddittorio da parte del teste diretto - siano, da un lato, intrinsecamente poco attendibili, dovendosi ritenere del tutto inverosimile che il partecipante ad una gara d’appalto confidi proprio ad un membro della commissione particolari tanto compromettenti e, dall’altro, comunque non dirimenti in ordine all’individuazione nella persona della Agnoli del soggetto disponibil a curare, dall’interno della commissione, gli interessi della Harmonie.
Né, d’altro canto, può ancorarsi la conclusione che l’imputata fosse la longa manus della predetta Harmonie in seno alla commissione alla mera circostanza, pure riferita dal Bastianello[29], secondo cui, subito dopo l’iniziale aggiudicazione dell’appalto in favore della “Elvis”, la stessa Agnoli, incontrata al bar, gli aveva comunicato, presente il commissario Ghedina, l’intenzione della concorrente “Harmonie” di ricorrere al TAR contro la propria esclusione, come poi puntualmente avvenuto; ciò in quanto tali affermazioni possono essere effettivamente interpretate alla stregua di un semplice giudizio prognostico, peraltro formulato da un soggetto perfettamente a conoscenza dell’iter che aveva condotto all’esclusione dalla gara, specie ove si consideri che tale esclusione era fondata su argomentazioni che, evidentemente, non erano certo di immediata ed inequivoca comprensione (tanto che lo stesso giudice amministrativo, in prima battuta, sostanzialmente le giudicò infondate), sicché era più che verosimile che il soggetto
economico escluso dall’appalto intendesse sottoporre la vicenda al vaglio della giustizia amministrativa.
Che, poi, la predetta Agnoli — e veniamo agli ulteriori dati di un qualche rilievo emersi a suo carico - abbia ridotto il punteggio assegnato ad un progetto tanto carente sotto il profilo della sicurezza di sole due unità (sottraendole alla voce “qualità del progetto”, ricomprendente, come detto, il profilo della “sicurezza”) ed abbia assegnato a tale progetto, tra tutti i commissari, il punteggio complessivamente più alto[30] sono, certamente, elementi che ben potevano suscitare perplessità in ordine alla limpidezza della condotta tenuta dalla commissaria, specie ove letti congiuntamente al dato costituito dalla relazione riservata in precedenza richiamata; e, in una tale ottica, non pare possibile, in effetti, neppure trascurare che, se è vero che vi furono commissari i quali, in occasione della seconda valutazione, ridussero il punteggio attribuito alla Harmonie, in relazione alla voce “qualità del progetto”, di un solo punto (è il caso dei commissari Angiolelli e Rossini), ovvero mantennero addirittura invariato il proprio giudizio (è il caso del commissario Zenere), tuttavia i suddetti commissari attribuirono comunque, per tale voce, un punteggio ben inferiore a quello assegnato dalla Agnoli.
Nondimeno, a giudizio del tribunale, dai suddetti elementi non può certo inferirsi nulla di dirimente, anche in ragione della giustificazione fornita, in proposito, dall’imputata, in occasione del proprio esame dibattimentale. Ed invero, esaminata all’udienza del 29.1.2007, la Agnoli — che, come dalla stessa dichiarato, si era personalmente occupata di predisporre la parte tecnica del capitolato d’appalto[31] - ha in proposito precisato come non ebbe mai a ritenere gravi le carenze in ordine alla sicurezza proprie del progetto presentato dalla Harmonie, trattandosi, sostanzialmente, a suo giudizio, del “posizionamento di alcuni tavolini in una sala al piano terra davanti alle uscite di sicurezza” - posizionamento che, ha precisato l’imputata, poteva evidentemente essere modificato nel corso dello svolgimento del servizio - e della mera incertezza relativa alla rappresentazione della bussola d’ingresso, “descritta nel progetto con le ante scorrevoli...” ma, invece, “. . . raffigurate nei disegni con le porte che si aprivano verso l’interno” (cfr. esame Agnoli, pagg. 24-25 del verbale stenotipico).
Era stato proprio il trascurabile rilievo ditali vizi — ha precisato l’imputata — ad averla indotta, successivamente alla riammissione della ditta Harmonie decretata dal TAR Veneto, a mantenere sostanzialmente fermo il giudizio estremamente positivo già espresso, pur avendo la stessa puntualizzato di avere comunque proceduto, sulla scorta delle indicazioni fornite dello stesso giudice amministrativo, a limare di due punti la votazione precedentemente assegnata (cfr. pag. 26, pag. 40). E, con specifico riferimento alle ragioni che l’avevano spinta a considerare preferibile il progetto della Harmonie rispetto a quello della Elvis, la prevenuta ha dichiarato come il progetto risultato vincitore fosse, a suo giudizio, maggiormente rispondente “alla filosofia” del bando ed “al tipo di biblioteca” che si voleva realizzare (cfr. pag. 30, ma anche pag. 38), oltre che più attento alle esigenze di garantire l’impianto dalle intrusioni esterne (cfr. pag. 38), rispetto a quello predisposto dalla concorrente Elvis, progetto, quest’ultimo - ha precisato l’imputata - che aveva invece il proprio punto di forza nelle dotazioni tecnologiche, da lei ritenute a rischio di rapida obsolescenza, con la inevitabile conseguenza che l’amministrazione si sarebbe vista costretta “in una continua rincorsa di quelle che sono le nuove tecnologie” (pag. 31). Trattasi, ad avviso del tribunale, di motivazioni che, se possono effettivamente ritenersi non esaustive (specie in relazione alle ragioni per cui la proposta “Harmonie” dovesse ritenersi più rispondente alla “filosofia del bando”), nondimeno appaiono non prive di coerenza, anche ove si consideri il profilo culturale della commissaria, con ogni probabilità non particolarmente sensibile agli aspetti “tecnologici” della fornitura, evidentemente ritenuti marginali. La stessa consulente della difesa, Brandinelli Annamaria, anch’ella esperta in organizzazione bibliotecaria, del resto, ha dichiarato di condividere sostanzialmente il giudizio espresso dall’imputata, valorizzando, in particolare, la versatilità degli arredi proposti dalla ditta Harmonie (cfr. dep. Brandinelli, udienza, 29.1.2007, pagg. 90 e ss. Cfr. inoltre, consulenza Brandinelli, depositata all’ udienza del 29.10.2007).
Quello reso dalla Agnoli, pertanto, rientra tra i giudizi espressione di vera e propria discrezionalità tecnica, in quanto tali insindacabili, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa - pure, ormai, generalmente incline ad ampliare i confini del sindacato giurisdizionale sul punto (cfr. Consiglio di Stato, IV, 9.4.1999, nr. 601, Consiglio di Stato, IV, 6.10.2000, nr. 5332, Consiglio di Stato, V, 5.3.2001, nr. 1247, Consiglio di Stato, VI, 11.12.2001, nr. 6217) - ove, come nella specie, si presentino immuni da contraddizioni immediatamente rilevabili alla stregua delle regole relative alla natura della valutazione resa, nel caso che ne occupa connotata da ampi margini di opinabilità, circostanza, quest’ultima, inevitabilmente tale da ripercuotersi sulla incisività del controllo consentito.
Quanto, poi alle controverse vicende che riguardarono anche la fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto e, in particolare, quella della sua esecuzione, pare sufficiente evidenziare come nulla possa desumersi dalle stesse a carico della Agnoli la quale, come detto, rimase del tutto estranea a tale fase.
Da ultimo, la mera circostanza che, nel corso dell’anno 1999, l’imputata ebbe a condurre un corso di formazione per conto della ditta lfnet, produttrice del software inserito nelle macchine che la Harmonie si era impegnata a fornire .(cfr. documento allegato sub 9) alla memoria depositata dalla parte offesa in data 19.9.2007) — è di certo dato che, per il suo significato del tutto trascurabile, non può affatto modificare il quadro probatorio in ordine al profilo psicologico del reato, tenuto conto che, al di là dei rapporti di amicizia con l’lnnerhofer, frutto di una risalente conoscenza per ragioni professionali, secondo quanto ammesso dallo stesso lnnerhofer, non sono emersi ulteriori elementi dai quali desumere l’esistenza di rapporti di cointeressenza tra la Agnoli ed i rappresentanti delle ditte vincitrici dell’appalto (cfr., al riguardo, anche la dep. M.llo Manzoni, ud. 6.11.2006, pag. 86).
Discende dalle suesposte considerazioni la conclusione che nessun elemento realmente sintomatico del dolo intenzionale richiesto dalla fattispecie contestata è riscontrabile a carico della Agnoli, con l’effetto che è rimasto indimostrato l’assunto secondo cui l’imputata avrebbe mancato ai doveri di imparzialità che dovevano presiedere all’esercizio della funzione di commissaria assegnatale, orientando intenzionalmente la propria condotta a vantaggio del concorrente poi aggiudicatario dell’appalto, allo scopo, primario, di favorire quest’ultimo: dall’istruttoria dibattimentale, infatti, sono unicamente emersi elementi di mero sospetto, al più dati indiziari — ma solo nell’accezione atecnica, comune, di tale termine, inteso, quindi, nel senso di dato fondante un’inferenza debole — comunque del tutto privi dei requisiti di cui all’art. 192, co.4, c.p.p., non certo i solidi riscontri dell’ipotesi accusatoria che debbono necessariamente assistere l’affermazione di penale responsabilità.
Ne consegue l’assoluzione di Agnoli Antonella perché il fatto non costituisce reato.
Venendo alla posizione di Raniolo Mario, occorre innanzitutto rammentare che lo stesso è stato prosciolto, all’esito dell’udienza preliminare, dall’addebito che lo vedeva imputato, unitamente alla Agnoli ed agli altri commissari di gara, in relazione al reato di abuso d’ufficio. Tuttavia, lo stretto collegamento tra l’odierna imputazione, l’originario addebito e le complessive vicende dell’appalto, anche in relazione alle fasi successive alla sua aggiudicazione, impongono, onde consentire una adeguata intelligenza dei fatti, di ripercorrere la narrazione delle vicende relative al predetto appalto successive alla sua assegnazione in favore della Harmonie, assegnazione cui, come si è detto, faceva seguito, in data 9.7.2001, la stipula del contratto.
Orbene, in data 20.11.2001, il Consiglio di Stato, con la decisione già più volte richiamata, in accoglimento dell’appello proposto dalla Elvis avverso la sentenza del TAR Veneto che aveva disposto la riammissione in gara della concorrente Harmonie, rigettava definitivamente il ricorso proposto da tale ultima ditta contro la propria originaria estromissione dalla gara, con ciò riaffermando la correttezza della iniziale assegnazione dell’appalto in favore della Elvis; l’esito del giudizio veniva appreso dall’amministrazione interessata, quantomeno, fin dal 26.11.2001, data di ricezione da parte del predetto ente del dispositivo di tale decisione[32].
Successivamente — e, per l’esattezza, in data 5.12.2001 (cfr. dep. Bastianello, pag. 36) - il responsabile della Elvis diffidava il comune di Spinea dal dare seguito all’esecuzione del contratto sul rilievo della perdita di efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto in favore della ditta concorrente. Il giorno seguente, il responsabile del settore Affari Generali, dott. Angiolelli, proprio in ragione della predetta diffida, invitava i propri collaboratori a verificare lo stato della fornitura, in quanto ne reputava necessaria la sospensione ove non ancora definita e riceveva, quale risposta, le note in data 6.12.2001[33] (a firma del dirigente del Settore tecnico, lng. Raniolo) e in data 10.12.2001[34] (a firma Iel responsabile della biblioteca comunale Dott.ssa Marchetti e della responsabile del settore servizi alla persona, Rossini), di analogo tenore, nelle quali gli si comunicava il sostanziale esaurimento della predetta fornitura. Conseguentemente, in data 7.12.2001,[35] l’Angiolelli comunicava al Bastianello l’impossibilità di ottemperare alla suddetta diffida, per aver avuto esecuzione l’appalto in questione.
Quindi, in data 15.2.2002, il Raniolo emetteva un provvedimento, con il quale attestava la regolarità della fornitura relativa all’appalto in questione e, conseguentemente, liquidava le competenze spettanti all’appaltatore.
Tanto premesso, occorre, in primo luogo, focalizzare l’attenzione sullo specifico contenuto dell’addebito, secondo il quale al Raniolo è contestato di avere, agendo in qualità di presidente della commissione di gara e di dirigente del settore dei lavori pubblici del comune di Spinea, falsamente attestato “la regolare fornitura dei materiali oggetto dell’appalto, sottoscrivendone il certificato comprendente anche un tabellone elettronico in realtà non ancora installato”: la falsa attestazione, pertanto, sarebbe contenuta nel provvedimento sottoscritto dal prevenuto in data 15.2.2002. Trattasi dell’atto - definito, nell’intestazione, “CERTIFICATO Dl REGOLARE FORNITURA avvenuta a tutto il 29.1.2002” - con il quale l’imputato, certificata, per l’appunto, la regolarità della predetta fornitura — attestata, come emerge dalla lettura dell’atto in questione[36], sulla scorta di un verbale in data 29.1.2002, sottoscritto congiuntamente dai rappresentanti delle ditte associate e dai rappresentanti del comune, dr.ssa Marchetti e geom. Vianello e relativo alla verifica di “completezza, regolarità e funzionalità di quanto previsto nel contratto rep. N. 2334 del 9.7.2OO1[37] ha liquidato gli importi dovuti dall’amministrazione quale corrispettivo della fornitura.
Stante il contenuto dell’atto di cui si assume la falsità, emerge fin da subito l’irrilevanza, ai fini che qui rilevano, delle questioni - l’approfondimento delle quali ha pure impegnato a lungo le parti nel corso dell’istruttoria — relative alla circostanza se fosse esaurita o meno l’esecuzione dell’appalto alla data in cui all’amministrazione pervenne la diffida inviata dal rappresentante della ditta Elvis e motivata dalla decisione del Consiglio di Stato più volte richiamata; ciò, proprio in quanto l’atto del cui contenuto si contesta la rispondenza al vero ha, quale riferimento temporale cui viene ancorata l’affermazione della “regolarità della fornitura”, la data del 29 gennaio 2002, non già quella in cui intervenne la decisione del Consiglio di Stato, ovvero quella, come detto di poco successiva, nella quale l’amministrazione ricevette la conseguente diffida intimata dal legale rappresentante della ditta “Elvis”. Ne discende che, stante l’oggetto dell’addebito, le ricorrenti anomalie segnalate con riferimento alla procedura in questione nelle plurime memorie depositate dalla parte offesa, specie con riferimento alla fase della consegna dei beni oggetto di fornitura[38] - anomalie, talune, pure significativamente stigmatizzate nella sentenza del TAR Veneto del 13.3.2003 - perdono inevitabilmente, nel presente giudizio, di rilievo, posto che le stesse potrebbero eventualmente confermare l’ipotesi, peraltro fatta propria dal TAR nella sentenza testé richiamata (cfr., in particolare, pagg. 15-16), del mancato esaurimento della predetta fornitura alla data della citata pronuncia del Consiglio di Stato, ovvero alla data della diffida inviata dal Bastianello all’amministrazione, non già alla diversa data del successivo 29 gennaio, espressamente riportata nell’intestazione dell’atto sottoscritto dall’imputato. Analoga irrilevanza, per le medesime ragioni, deve poi annettersi a quelle attività che, secondo quanto emerge da taluni documenti versati in atti, risultano essere state poste in essere nel dicembre del 20O1[39] o, addirittura, nel corso del mese immediatamente successivo[40] ma, comunque, pur sempre prima della predetta data del 29 gennaio 2002.
Esula radicalmente dall’oggetto del presente giudizio quale cristallizzato nell’imputazione, infatti, l’accertamento di eventuali irregolarità — che, per vero, potrebbero anche assumere rilievo penale, ove volontariamente poste in essere al primario fine di impedire alla ditta Elvis di subentrare alla Harmonie nella esecuzione della fornitura, come invece sarebbe stato suo diritto, in quanto ditta vincitrice della gara — in ordine ad una ipotetica macchinazione ordita da appartenenti all’amministrazione del comune di Spinea al fine di far apparire, contrariamente al vero, come esaurita l’esecuzione dell’appalto da parte della predetta “Harmonie”, così parzialmente vanificando il definitivo accertamento giudiziario in ordine alla regolarità del procedimento dì gara[41].
D’altronde, tale accertamento non potrebbe neppure rivestire significato sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato quale contestato al Raniolo, tenuto conto della sufficienza, per la astratta configurabilità del delitto di falso oggetto di addebito, del mero dolo generico (inteso come coscienza e volontà di rilasciare una attestazione contraria al vero), con la conseguente irrilevanza di un’indagine volta ad appurare ulteriori finalità eventualmente perseguite dall’agente; né può trascurarsi, del resto, sotto tale profilo, la circostanza che nulla porta ad individuare nell’imputato il soggetto che si occupò direttamente delle attività relative alla materiale ricezione dei beni oggetto di fornitura, coerentemente, invero, va precisato, con lo stesso ruolo dirigenziale rivestito dal Raniolo nella compagine amministrativa. E, comunque, per quanto più oltre si dirà, è già sotto il profilo dell’elemento oggettivo del delitto ipotizzato che deve riscontrarsi, nel caso che ne occupa, la mancanza di corrispondenza tra i fatti contestati all’imputato e la fattispecie astratta prevista dalla norma incriminatrice asseritamente violata.
Così delimitato il perimetro dell’oggetto dell’accertamento riservato al Tribunale, in quanto rilevante nel presente giudizio alla stregua dell’elevata imputazione, osserva il Collegio come gli esiti dell’istruttoria dibattimentale non consentano affatto di affermare che, alla data del 29.1.2002, che qui interessa, la fornitura, contrariamente a quanto affermato nell’atto sottoscritto dal Raniolo, non fosse stata eseguita, eccezion fatta per quanto concerne l’installazione del tabellone elettronico di cui all’imputazione.
In particolare, il teste M.llo Manzoni, incaricato, nel corso delle indagini, degli accertamenti, ha riferito di aver assistito allo scarico dei materiali oggetto della fornitura in data 26.11.2001, data in relazione alla quale, peraltro - ha precisato il testimone - era stata emessa un’ordinanza che imponeva il divieto di sosta negli spazi adiacenti alla biblioteca proprio al fine di consentire lo scarico delle merci cfr. dep. teste Manzoni, ud. 6.11.2006, pag. 84 del verbale stenotipico. Cfr., altresì, ordinanza del Sindaco del comune di Spinea in data 23.11.2001). Il medesimo teste, tuttavia, ha precisato, come, tanto in tale data, quanto in quella nella quale venne sottoscritto dal Raniolo l’atto di cui si assume la falsità ideologica, il tabellone elettronico non fosse stato installato, per difetto della necessaria autorizzazione edilizia.
Ancor più significativa, in ragione del ruolo svolto da tale teste nella vicenda che ne occupa, è la testimonianza resa dal geometra Viariello, responsabile, anche all’epoca dei fatti, del servizio lavori pubblici del comune di Spinea ed incaricato di verificare la regolarità della fornitura oggetto dell’appalto in questione, tanto da essere il sottoscrittore, unitamente alla dott.ssa Marchetti, del relativo verbale, redatto nel gennaio del 2001, poi all’origine del certificato di regolare fornitura che avrebbe consentito il pagamento in favore dell’appaltatore[42]: escusso all’udienza del 6.11.2006, il Vianello ha anch’egli individuato nel novembre del 2001 il momento in cui ebbe luogo la consegna dei materiali oggetto dell’appalto, ivi compreso il tabellone elettronico che, però, ha puntualizzato il testimone, non venne installato per l’assenza dei necessari provvedimenti autorizzatori imposti dalla natura di immobile sottoposto a vincolo dell’edificio destinato ad ospitare la biblioteca (cfr. dep. Vianello, ud. 6.11.2006, pag 102 e ss. del verbale stenotipico). Quindi, chiamato a fornire ulteriori precisazioni in ordine alla tempistica della fornitura, con particolare riferimento ad un verbale di installazione datato 11-13 dicembre deI 2001, relativo alla parte informatica, il teste ha confermato le precedenti dichiarazioni (cfr, dep. Vianello, ud 29.10.2007, pag. 13: Domanda: “. . . lo le chiedo che cosa sa dirci in merito alla tempistica dell’esecuzione del contratto per quanto riguarda la fornitura dei materiale informatico che era oggetto sempre dell’offerta economica della Harmonie e di cosa sa dirmi di questa ditta Ifnet, nel senso che..” Risposta: “ La ditta lfnet, io so che quando sono andato là c’era tutto, non ho.. quando è stato fatto il verbale c’era tutto e funzionava.”... Domanda:
“Quindi lei verificò in contraddittorio?” Risposta: “Che ci fosse tutto sì, tutto e tutto funzionasse”), pur precisando, anche a seguito di specifiche domande del Tribunale, di aver avuto modo solo recentemente di visionare il predetto verbale (cfr. pag. 15,16) e, comunque, ribadendo come tutto il materiale fosse presente presso l’amministrazione al momento in cui ebbe a redigere il verbale di regolare fornitura del 29 gennaio (cfr, pag. 17: Risposta: “...questo qua io non l’avevo vista. La conferma deI 29 gennaio quella rimane, quella è quando sono andato là a verificare che ci fosse tutto e tutto funzionasse” Domanda: “Quindi lei questo materiale l’ha visto ha pensato di averlo visto il 29 gennaio?” Risposta: “Sì, il 29 gennaio 2002” Domanda: “E quando è arrivato?” Risposta: “Il momento dell’arrivo io non...” Domanda: “AI momento dell’arrivo?” Risposta: “Non c’ero al momento dell’arrivo” ). E, questo, sebbene abbia pure chiarito, all’esito di ripetute richieste di delucidazioni rivoltegli dal tribunale, come, all’atto della verifica effettuata in quella occasione, si fosse limitato ad eseguire il controllo dei materiali consegnati sulla scorta delle relative bolle di consegna, nonché sulla base delle dichiarazioni dei colleghi della biblioteca, senza, tuttavia, offrire certezza alcuna in ordine alla presenza di una bolla di consegna - non rinvenuta fra i documenti del Comune, ma recentemente acquisita dallo stesso imputato presso la società lfnet[43] - datata 4.12.2001 e relativa proprio a forniture informatiche (cfr., dep. cit., pag. 24: Risposta. “. . . Ho guardato le bolle che ci fossero tutte, ho parlato con i colleghi della biblioteca che erano presenti alla consegna, che non potevo aver controllato ogni singolo pezzo che fosse arrivato. Ho parlato con i colleghi della biblioteca, abbiamo parlato assieme, abbiamo detto, abbiamo verificato che c’era tutto con il conforto loro, perché io non ho guardato pezzo per pezzo, perché loro erano presenti quando è stato......”... cfr, ancora, pag. 26: “Questa non ricordo di averla vista, questa, Naturalmente sarà sfuggito qualcosa.”..; cfr., ancora, pag. 27: Domanda: “Posso chiedere, mi scusi una cosa, evidentemente non ho capito io. Lei ha detto: non ho controllato tutto il materiale che ci avrei messo un sacco di tempo, ho fatto un controllo documentale, cioè di qua le bolle, di qua quello che doveva essersi?” Risposta: “Sì”
Domanda: “Ecco, visto che il suo controllo ha avuto esito positivo, se fosse mancata una bolla non l’avrebbe avuto questo esito positivo?” Risposta: “Certo, certo” Domanda:
“Quindi che cosa se ne desume, c’era o non c’era questa bolla alla data del 29 gennaio, perché se lei è sui documenti che basa il riscontro, è intuitivo che...” Risposta: “Certo, certo.” Domanda: “Avrebbe scritto il 29 gennaio: esito negativo.” Risposta: “Probabilmente c’era la bolla e non ricordavo il nome, adesso... mi fate una domanda, sono passati sei anni cinque anni. . .. Sì diciamo questa è la teoria, diciamo la pratica probabilmente è stato un discorso diverso, probabilmente c’era la bolla e non ricordavo il nome. In fatti la ditta lfnet non ricordavo di averla sentita, probabilmente la bolla c’era, probabilmente dico perché adesso non mi ricordo”).
Da ultimo, il teste Rigo Alessandro, già all’epoca dei fatti assistente presso la biblioteca comunale, ha riferito, sia pure in termini approssimativi, in ragione del tempo decorso dai fatti, come il materiale oggetto dell’attività di installazione di cui al citato verbale 11-13 dicembre 2001 (cfr. dep. Rigo, Udienza 29.10.2007, pag. 6), da ‘fui stesso sottoscritto, fosse stato oggetto di precedente consegna (Domanda: “Ecco, volevo solo che lei specificasse i computer quindi erano già presenti all’interno della sede comunale o furono consegnati in quell’occasione?” Risposta: “No, i tecnici sono arrivati in auto, la consegna era stata effettuata giorni precedenti con un furgone, se non erro, però adesso.. .con furgone o con un camion, ora non ricordo esattamente è passato un po’ di tempo...’), soggiungendo, altresì, quanto al tabellone elettronico, come tale strumento fosse stato tra i primi oggetti recapitati, poco dopo le barriere antitaccheggio ed “altre cose che avevano la necessità di essere messe in sicurezza” (cfr. dep. cit., pag. 9), ed ulteriormente precisando come il predetto tabellone non fosse stato installato presso la biblioteca, neppure successivamente, stante il parere contrario delle autorità competenti (cfr. dep. cit. pag. 9-10).Aggiungasi che il certificato di lavorazione e collaudo nr. 1819 sottoscritto, contestualmente, dal cliente e dalla Mega Italia, fornitrice del tabellone, attesta che il predetto pannello era stato effettivamente “fornito ma non attivato”[44] e che la relativa fattura rilasciata dalla stessa Mega Italia - come desumibile dall’espresso riferimento proprio al documento nr. 1819, indicato, in detta fattura, come avente data 7.11.2001 - risulta datata 30.11.2001 e pervenuta presso il comune di Spinea il 13.12.2001[45].
Non può, quindi, fondatamente sostenersi che, alla data del 29.1.2002, la consegna dei beni oggetto del contratto di appalto - ivi compresa, pertanto, quella del tabellone elettronico - non fosse avvenuta: a fronte delle esposte emergenze istruttorie, invero, difettano probanti elementi di segno contrario, tali non potendosi ritenere, per quanto detto in precedenza, le anomalie verificatesi in fase di esecuzione della fornitura e segnalate dalla parte offesa, posto che le stesse non consentirebbero comunque di collocare l’esaurimento della fornitura in epoca successiva alla suddetta data del 29.1.2002, eccezion fatta per l’installazione del tabellone.
Né può certo valorizzarsi, in senso contrario, l’annotazione, in data 11.2.2002, inviata al Raniolo dal “Responsabile del 30 settore” del comune di Spinea, dott. Zenere, avente ad oggetto la “verifica installazione attrezzature informatiche presso la biblioteca comunale”[46] nota in cui lo Zenere, nel comunicare la trasmissione di “copia del verbale di installazione delle attrezzature e del software in oggetto con conferma della corretta fornitura del materiale e dei pro grammi’ segnalava all’imputato come non fossero risultati presenti nella sede della biblioteca i documenti relativi alle “licenze Microsoft’ a corredo dei personal computer - documenti dei quali, precisava lo Zenere nella detta annotazione, gli era pure stata assicurata una celere consegna - invitandolo, per tale ragione, a procedere, prima del saldo, alla verifica dell’effettività della relativa consegna: anche a volersi ammettere che il suddetto dato fattuale possa formalmente rilevare alla stregua dell’imputazione siccome formulata nel presente giudizio — la quale, per vero, sembrerebbe limitarsi a contestare la sola mancata installazione del tabellone elettronico[47]- emerge, infatti, con palmare evidenza, l’irrilevanza di una siffatta circostanza, effettivamente priva di alcuna reale incidenza, in ragione del rilievo assolutamente trascurabile di tale materiale documentale, tanto in assoluto, quanto, a fortiori, ove rapportato alla entità della fornitura.
Resta da esaminare, pertanto, la questione della mancata installazione del predetto tabellone alla data richiamata nell’atto la cui ideologica falsità è addebitata al Raniolo.
Al riguardo, va fin da subito sgombrato il campo da un possibile equivoco: non può certo sostenersi che il Raniolo, allorché ebbe a sottoscrivere un atto attestante la regolarità della “fornitura” intendesse, con tale termine, consapevolmente alludere alla mera consegna del predetto strumento. Tale interpretazione dei fatti, invero, è stata espressamente smentita dallo stesso imputato, là dove questi ha decisamente negato che fosse sua intenzione limitare in tal senso l’attestazione resa, avendo inteso, per contro, riferirsi proprio alla fornitura nel suo complesso, sia pure senza entrare nel dettaglio, in ciò confidando nella veridicità e completezza delle assicurazioni ricevute, sul punto, dal geometra Vianello, all’uopo interpellato (cfr., esame Raniolo, udienza 29.1.2007, pag. 63: “Domanda: “Questo ci dice. E che in secondo luogo la fornitura del tabellone non coincide con la sua installazione e che lei avrebbe attestato la fornitura ma non la installazione, è questo che lei ci dice?” Risposta: “No, questo l’ho rilevato dopo, leggendo gli atti. Quando il geometra mi fa la dichiarazione che la fornitura è regolarmente avvenuta entro novembre, io do per scontato che tutto era avvenuto, non entro nel dettaglio.... Nel momento in cui il geometra mi dichiara con questo certificato, perché me lo predispone lu e mi porta un verbale che è tutto regolare, e mi dice: “E’ regolarmente avvenuta”, io non sto a entrare nel merito se la fornitura comprende anche l’installazione o meno, perché non mi compete, è il geometra che mi dice:”lo ho visto il contratto, è arrivato tutto regolarmente” Dopo quando è nato il discorso della denuncia del signor Bastianello in cui si dice: “Il tabellone non era montato”, sono andato a indagare con il geometra e abbiamo verificato dagli atti in nostro possesso che tutto sommato, perché io ho preso il geometra e gli ho detto: “Che cosa mi hai fatto firmare?”“No, è tutto regolare perché hanno portato il tabellone — in merito al tabellone — tutto il resto era stato montato. Hanno portato il tabellone, il tabellone dovevano solo fornirlo, questo mi dice il contratto, e il software è stato installato” E allora lì ecco che io faccio il ragionamento non era da installare, ma al momento che io ho firmato il certificato non mi ponevo neanche il problema, perché il geometra che è il responsabile del procedimento mi dice che tutto è regolare’).
Con specifico riferimento all’installazione del predetto tabellone occorre, piuttosto, soffermarsi sulla tesi ripetutamente addotta dell’imputato, là dove questi ha sostenuto come tale attività non fosse prevista dal capitolato, con la conseguenza che non sarebbe riscontrabile falsità di sorta nell’atto da lui sottoscritto. Ha precisato, in particolare come, quanto al tabellone, il capitolato prevedesse: “punto 1) la fornitura di un tabellone; punto 2)
la fornitura di un pacchetto comprendente software informacittà, connettori, alimentazione dati, documentazione e tecniche di programmazione, trasporto e installazione” (cfr. dep. Raniolo, udienza 29.1.2007, pag. 61), ribadendo, quindi, come fosse prevista “soltanto l’installazione del software non del tabellone” (cfr. ancora, pag.61, man anche ud. 29.10.2007, pagg. 41 e Ss.). E, in effetti, l’offerta economica proposta dalla “Megaltalia”, fornitrice dei prodotti tecnologici, richiama espressamente, alla voce “descrizione prodotto”, l’installazione solo con riferimento al pacchetto relativo al software (cfr. offerta economica Mega-Italia, pag. 14, documento nr. 2 della produzione documentale effettuata dalla difesa del Raniolo all’udienza del 25.9.2006).
Il prevenuto, inoltre, ha anche fornito la spiegazione di ciò, individuandola nella circostanza che i tempi necessari per acquisire le autorizzazioni indispensabili per installare il tabellone presso un edificio sottoposto a vincolo sarebbero stati radicalmente incompatibili con quelli previsti per l’esecuzione della fornitura (cfr. esame Raniolo, udienza 29.1.2007, pag. 61, udienza 29.10.2007, pagg. 41,42).
Trattasi, per vero, di una ricostruzione coerente e non priva di logica, oltre che ancorata ad un concreto elemento testuale: tuttavia, tale versione non può ritenersi appagante ove si abbia attenzione, innanzitutto, al fatto che anche in relazione ad altri prodotti tecnologici ricompresi nella medesima offerta, sotto la stessa voce “Descrizione prodotto”, non risulta affatto evidenziata l’attività di installazione che, pure, all’evidenza, deve ritenersi fosse implicitamente prevista (è il caso, ad esempio, della “telecamera bln da interno completa di staffa”, di cui alla pag. 3 della suddetta offerta economica).
Inoltre, la presenza di un tabellone elettronico neppure costituiva oggetto di espressa e specifica richiesta da parte dell’amministrazione (cfr. “Previsione di massima degli arredi, della segnaletica, dell’illuminazione specifica, degli impianti di sicurezza e delle tecnologie”, dove, alla voce “Segnaletica”, si prevede come “alla segnaletica di tipo tradizionale potranno essere affiancati pannelli luminosi, pannelli elettronici, display, touch screen, ecc..”, cfr. pag. 4), né, comunque - diversamente da quanto previsto, ad esempio, per la bussola d’ingresso, per la quale si prescriveva che avesse caratteristiche compatibili con i vincoli della Soprintendenza dei Beni Artistici e Architettonici (cfr., ancora, documento citato, pagg. 4-5) - si evidenziava specificamente, nella “Previsione di massima degli arredi, della segnaletica, dell’illuminazione specifica, degli impianti di sicurezza e delle tecnologie”, la necessità che le caratteristiche di dette dotazioni e la collocazione delle medesime fossero rispettose dei vincoli gravanti sull’edificio, sicché ben difficilmente può ritenersi che l’Amministrazione avesse considerato, fin dall’origine, la necessità dei passaggi burocratici necessari per l’installazione del tabellone in ragione dell’esistenza di un vincolo gravante sull’edificio destinato ad ospitare la rinnovata biblioteca comunale. Quanto alla ditta appaltatrice, poi, che la stessa non intendesse escludere dalla propria offerta l’installazione del tabellone è, in effetti, possibile arguirlo dalla circostanza che, alla pagina 16 dell’offerta economica “Mega Italia”, fra le varie attività oggetto di esclusione dall’offerta risultano ricomprese le “opere murarie necessarie per l’installazione del tabellone informativo (scavi ecc...)”: l’inserimento di siffatta specificazione, invero, non avrebbe avuto senso alcuno ove la ditta si fosse impegnata unicamente a consegnare il tabellone; né convincenti argomenti in senso contrario possono trarsi dal fatto che oggetto di espressa esclusione dall’offerta risulta anche “tutto ciò non espressamente dichiarato”, trattandosi, evidentemente, di una mera previsione di chiusura non riferibile a quanto già ivi indicato.
Infine, non può neppure trascurarsi di considerare, sul punto, quanto sostenuto dalla stessa “Mega Italia” S.p.a. nella comunicazione inviata, nel maggio del 2005, al Comune di Spinea, là dove si precisa, tra l’altro, che “al tempo non si era potuto posizionare il pannello luminoso per mancanza dei basamenti e dei permessi della soprintendenza alle belle arti” (cfr. documento prodotto dalla stessa difesa del Raniolo all’udienza del 29.1.2007), fornendosi, pertanto, una giustificazione della mancata installazione del suddetto strumento del tutto incomprensibile qualora tale attività non fosse rientrata tra quelle dovute.
Appare, pertanto, a giudizio del tribunale, decisamente più convincente la tesi secondo cui la fornitura del tabellone ne dovesse necessariamente includere anche l’installazione, pur in difetto di espressa indicazione in tal senso.
Nondimeno, va comunque esclusa la sussistenza di falsità alcuna nel contenuto dell’atto sottoscritto dal Raniolo e, questo, per le ragioni di seguito esposte.
Considerata, da un lato, la esclusiva imputabilità all’amministrazione della mancata acquisizione tempestiva dei titoli autorizzatori indispensabili per l’installazione del tabellone presso l’edificio destinato ad ospitare la biblioteca[48] e tenuto conto, dall’altro, della marginalità della installazione di detto strumento ove rapportata al complessivo oggetto della fornitura, non potrebbe in alcun modo trarsi dalla mancata collocazione del suddetto tabellone una fondata ragione perché la stazione appaltante potesse legittimamente sospendere o ritardare il pagamento del corrispettivo spettante al privato per l’esecuzione dell’appalto: è di tutta evidenza, infatti, l’erroneità di una impostazione che volesse addebitare all’appaltatore la mancata esecuzione di un’attività impedita dal difetto della indispensabile collaborazione, sul punto, da parte del creditore, ove, come nella specie, tale collaborazione si palesi come conditio sine qua non dell’adempimento.
Ed allora, è fermo convincimento del Tribunale che sia proprio la finalità di adempimento evidentemente perseguita dal Raniolo nella sottoscrizione dell’atto — che, infatti, nella sua parte dispositiva, certificava la regolarità della fornitura e, conseguentemente, liquidava l’importo dovuto quale corrispettivo[49] — a consentire di affermarne la natura solutoria, con la evidente conseguenza che si è in presenza di un atto rispetto al quale la attestazione di regolarità della detta fornitura assolveva, palesemente, una mera funzione servente.
Sul punto, infatti, vanno sostanzialmente condivise le affermazioni rese dallo stesso Raniolo, là dove questi ha individuato nella denominazione dell’atto da lui sottoscritto (“Certificato di regolare fornitura”), in effetti ritenuta dalla stesso imputato impropria rispetto alla sua concreta funzione, il sorgere di un vero e proprio equivoco, posto che, in realtà, l’atto sottoscritto null’altro sarebbe che un documento con il quale, ripercorsa, per usare l’espressione adottata dallo medesimo Raniolo, la “cronistoria di circostanze ed atti” e, quindi, data contezza della complessiva regolarità della procedura, si perseguiva unicamente la finalità di liquidare il dovuto, così legittimando il pagamento in favore dell’appaltatore (cfr. esame Raniolo, udienza 29.1.2007, pagg. 58-59: “..Ecco, fatto questo quindi quando un responsabile del procedimento mi comunica che la fornitura è regolare mi predispone un certificato di pagamento. Ecco, qui devo dire, secondo me, secondo me per carità poi..., è nata un po’ di confusione su un certificato che io ho emesso che è chiamato certificato di regolare fornitura. Questo certificato è un certificato che è stato predisposto e viene sempre predisposto in tutti gli appalti dal responsabile del procedimento il quale mi fa tutta una cronistoria di circostanza e di atti che poi mi permettono di liquidare, perché io devo dare contezza all’amministrazione che tutta la procedura, quindi è una procedura amministrativa, è stata regolare. Se noi vediamo questo certificato infatti, cita, se no, perché questo è stato travisato, secondo me,
qualcuno l’ha interpretato come un certificato che attesta la regolare fornitura, quindi un verbale di fornitura”).
Orbene, precisata, nei termini esposti, la reale natura dell’atto sottoscritto dal prevenuto, deve necessariamente concludersi nel senso che, alla data del 29.1.2002, ivi indicata, il contratto dovesse effettivamente ritenersi aver avuto completa esecuzione, ad onta della mancata installazione del tabellone, non imputabile all’appaltatore, sicché va esclusa la sussistenza, sul punto, di falsa attestazione alcuna da parte del Raniolo.
Nel caso di specie, infatti, sarebbe rilevabile, al più, una mera incompletezza dell’atto in questione, per mancata specificazione dell’avvenuta consegna del tabellone non seguita dalla installazione dello stesso, in ragione dell’assenza delle necessarie autorizzazioni: ma, ove si abbia ancora una volta riguardo alla finalità propria del provvedimento in questione, non può certo negarsi che si sarebbe trattato di una precisazione priva di obiettivo rilievo.
Né, da ultimo, può contestarsi l’attestazione resa dall’imputato sul rilievo della irregolarità della fornitura in quanto tardiva rispetto alla data di stipula del contratto: ed invero, a parte l’estraneità all’addebito di tale circostanza, pare comunque sufficiente evidenziare, al riguardo, come il termine di 60 gg. contrattualmente convenuto per l’esecuzione dell’appalto non potesse certo decorrere dalla stipula del contratto, essendo, per contro, espressamente ancorato all’invio di un buono d’ordine[50] che, nella specie, non v’è prova sia mai stato inviato (cfr. dep. M.llo Manzoni, ud. 6.11.2006, Domanda: “Perché lei l’ha fatto decorrere dal 9.72001, dalla data di stipula”... Risposta: “Sessantesimo giorno naturale e consecutivo dalla data di ordinazione. Non avendo trovato altri documenti al di fuori di quelli che mi hanno consegnato, per data di ordinazione si intende il 9.7.2001”; cfr., inoltre, esame Raniolo, ud. 29.10.2007, pag. 45: Domanda: “...Questo buono d’ordine è mai stato inviato?” Risposta: “Che mi risulti no, però io ripeto io non mi sono interessato, non ero io il responsabile del....” Domanda: “C’è stata una mancanza?” Risposta: “ Probabilmente sì” Domanda: “Da parte...” Risposta: “Sembra di sì, da parte d va beh, del responsabile del procedimento. Però io non voglio...” Domanda: “Che non è lei il responsabile del procedimento?” Risposta: “No’).
Deve, pertanto, mandarsi assolto l’imputato, prima ancora che per difetto dell’elemento psicologico del reato (come pure potrebbe sostenersi, in ragione dell’affidamento evidentemente nutrito dal prevenuto in ordine alla veridicità ed esaustività dell’attestazione in data 29.1.2001 a firma congiunta Marchetti e Vianello e relativa alla “completezza, funzionalità e regolarità di quanto fornito”, attestazione, peraltro, espressamente richiamata dal Raniolo), per l’insussistenza dell’elemento materiale della condotta contestata.
PQM
Visto l’art. 530 c.p.p.
Assolve Agnoli Antonella dal reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato;
Visto l’art.530 c.p.p.
Assolve Raniolo Mario dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Motivazione al 90° giorno.
Venezia, 14.12.2007
[1] Cfr. udienza 25.9.2006, pagg. 10 e ss. del verbale stenotipico.
[2] Trattasi dei verbali degli interrogatori, delegati dal P.M. svoltisi, quanto al Ghedina ed allo Zenere, rispettivamente, il 18.6.2003 ed il 20.6.2003; quanto alla Avagliano ed all’Angiolelli, i quali si avvalevano entrambi della facoltà di non rispondere, i verbali sono quelli in data, rispettivamente, 19.6.2003 e 4.7.2003 (cfr. produzione difesa Agnoli, 25.9.2006)
[3] Cfr. verbale nr. 1, seduta 3.5.2000.
[4] Cfr. verbale nr. 2, seduta 4.5.2000.
[5] Cfr. verbale nr. 3, seduta 29.5.2000.
[6] Al riguardo, nel verbale nr. 4, relativo alla seduta 9.6.2000, si legge: “... In un primo momento i componenti
Agnoli Ghedina e Rossini proponevano di mantenere in gara anche le ditte che non avessero rispettato la
sicurezza (L. 818 e D. Lgs. 626), salvo poi prescrivere dei correttivi tali da sanare il non rispetto, ma poi i
componenti la commissione all’unanimità con venivano di adottare il criterio secondo il quale le ditte che non
avessero raggiunto la media di quattro punti su questo aspetto sarebbero state escluse dalla gara.
[7] cfr., ancora, verbale nr. 4, seduta 9.6.2000.
[8] 8 cfr, scheda valutazione Agnoli redatta in occasione della seduta del 9.6.2000 (atto ricompreso tra quelli
prodotti all’udienza del 29.1.2007).
[9] Cfr. verbale nr. 5, seduta 13.6.2000.
[10] Cfr. verbale seduta 6.11.2000.
[11] Cfr. verbale seduta 23.11.2000.
[12] Cfr. parere Legale a firma Avv. Cartia, allegato sub a) al verbale della seduta del 7.12.2000.
[13] Cfr. verbale seduta 7.12.2000, al quale è allegato il prospetto relativo alla votazione conseguita dai singoli progetti, esclusa quella relativa all’offerta economica.
[14]Cfr. verbale seduta 18.12.2000.
[15] Il punteggio attribuito all’esito della seduta del 7.12.2000, conclusasi senza l’attribuzione dei punti relativi
all’offerta economica, era stato di 54,14 punti assegnati alla Harmonie contro i 49,71 attribuiti alla concorrente Elvis.
[16] Analogamente, peraltro, a quanto già ritenuto dal GUP del tribunale di Venezia, cfr. sentenza 24.2.2006, pag. 6.
[17] Ed invero, tale affermazione il Consiglio di Stato risulta averla resa là dove ha proceduto ad esaminare i motivi del ricorso proposto in primo grado dalla appellata Harmonie ed assorbiti dalla sentenza oggetto di appello. E’ in tale contesto, infatti, che il Consiglio di Stato ha affermato come non avesse pregio “sostenere che il comune di Spinea avrebbe dovuto anziché partecipare alla ricorrente la esclusione svolgere una istruttoria e chiedere chiarimenti e delucidazioni prendendo in considerazione le osservazioni della ricorrente medesima” e, questo, in quanto “si era.. nel momento della valutazione definitiva dei progetti presentati a tale fase è estranea ogni procedura di consultazione che potrebbe inquinare gli elementi all’esame della commissione di gara ‘
[18] Come precisato dalla stesso difensore in apertura di esame, cfr. pag. 28 e seguenti del verbale stenotipico dell’udienza 29.1.2007.
[19] Cfr. sentenza GUP Tribunale di Venezia, 24.2.2006, dep. 13.5.2006 con la quale è stata dichiarato non
luogo a procedere nei confronti di Raniolo Mario, Angiolelli Baldovino, Avagliano Ornella, Zenere Eros, Rossini Stefania e Ghedina Paolo perché il fatto non costituisce reato e, nei confronti di Capuzzo Donatella, per non aver commesso il fatto.
[20] Cfr. sentenza consiglio di Stato, 20.11.2001, depositata il 2.4.2007, pagg. 7-9.
[21] Cfr. Relazione Riservata 4.8.2000, a firma congiunta Ing. Raniolo e dott. Angiolelli.
[22] Cfr. ancora, relazione citata.
[23] Cfr. ancora, relazione citata.
[24] Cfr. esame Raniolo, udienza 29.1.2007, pagg. 68 e ss.
[25] Cfr. dep. Bastianello, udienza 6.11.2006, pagg. 22-23: “Ho capito. Però non è un dettaglio, perché questa
tele fonata di An gioielli aveva, come le ho detto, una telefonata che non si dimentica, perché veniva, era il giorno dopo, due giorni dopo, di un episodio gravissimo che era accaduto a lui personalmente e mi chiedeva conto e fa: ‘Lei signor Bastianello conosce il signor Innerhofer?” dico:”Sì — Innerhofer che era l’amministratore della ditta Harmonie — si, siamo dirimpettai a delle fiere di mobili e basta”“Quindi lei non ha mai parlato con il signor Innerhofer durante questo appalto?, io ho risposto: “Assolutamente no, perché mi fa questa domanda?”“Perché il signor lnnerhofer è venuto da me a chiedere i documenti, per visionare i documenti, gli atti di gara...” io l’ho interrotto dicendogli: “Sì, sì, sarà per fare ricorso” e Angiolelli mi fa: “Ma lei come Io sa?”“Me l’ha detto Agnoli” “Ah — dice — Agnoli gliel’ha detto e quando?” “Il giorno dell’aggiudicazione nostra”, il 6 giugno, eravamo quasi, a un mese, due mesi di distanza, “Ma lei sa se esistono rapporti commerciali palesi — domanda testuale — palesi o occulti fra 11 signor Innerhofer far e la Agnoli?” “No — dico — non mi risulta assolutamente. Perché mi fa questa domanda?” fa: “Perché il signor Innerhofer è venuto qua e mi ha raccontato, mi ha fatto capire di sapere tutto quello che era successo nell’appalto, conosceva i particolari della sua offerta, i vostri punti deboli, cosa fate, cosa non fate, se siete bravi o non siete bravi e quando io gli ho detto: ma lei come fa a sapere tutte queste cose, mi ha detto che gliel’ha raccontate lei”, cioè io che avrei raccontato a questo Innerhofer. . . “.
[26] Cfr. dep. Innerhofer, udienza 25.9.2006, pag. 36 verbale stenotipico.
[27] Cfr. quanto riportato alla nota nr. 25.
[28] Cfr. esame Raniolo, ud. 29.1.2007, pag. 74: Risposta: “Dopo della gara sono state fatte delle illazioni,
anche il dottor Baldovino si è lasciato andare a dire: “Ma forse c’era un rapporto, perché lnnerhofer mi ha detto che aveva un membro all’interno”, insomma, sono tutte chiacchiere per me, io non posso...”
[29] Cfr. dep. Bastianello, udienza 6.11.2006, pagg. 18-19 del verbale stenotipico.
[30] Per l’esattezza ben 68 punti, mentre 56 sono stati i punti riconosciuti dal commissario Zenere, 50 daI commissario Angiolelli, 45 da Ghedina, 51 da Avagliano, 62 da Rossini e 47 dal Raniolo, cfr., al riguardo, il documento nr. 124 secondo la numerazione indicata nell’elenco degli atti trasmessi dal Comune di Spinea.
[31] Cfr. esame Agnoli, udienza 29.1.2007, pag. 28 del verbale stenotipico.
[32] Un tanto desumendosi dal relativo timbro risultante sulla copia dell’atto. Cfr., inoltre, dep. M.llo Manzoni,
udienza 6.11.2006, pag. 83 del verbale stenotipico.
[33] Cfr. comunicazione 6.12.2001, prot. 36564, nella quale si affermava “che la fornitura di tutto il materiale di
che trattasi è di fatto completata. La fase d montaggio degli arredamenti è in avanzato stato di attuazione’
[34] Cfr. comunicazione 10.12.2001, prot. 37100 nella quale si legge: “si conferma quanto già comunicato
dal Dirigente del settore tecnico ing. Mario Raniolo, che la fornitura di tutto 11 materiale è completata e la fase
di montaggio degli arredi e della strumentazione pressoché completata”
[35] Cfr. allegato nr. 2 all’atto di denuncia querela sporta dalla parte offesa 21 .5.2007.
[36] Cfr. atto 15.2.2002 a firma Raniolo Mario, foglio secondo.
[37] Cfr. atto 29.1.2002, a firma congiunta geom. Claudio Vianello, per il settore tecnico comunale, dr.ssa Paola Marchetti per la biblioteca comunale, Innerhofer Harold, per la ditta Harmonie Project e sig.ra Diana Lagori per la ditta Mega Italia S.p.A.
[38] A partire da quella relativa alla correzione del progetto della Harmonie con riferimento alla planimetria relativa alla sistemazione della bussola d’ingresso alla biblioteca, espressamente richiamata alla pag. 4 del contratto stipulato — correzione che, va precisato, se non vi è prova alcuna che venne decisa in sede di aggiudicazione, anche perché avrebbe contrastato con il parere reso dal legale dell’ente, avv. Cartia, ha comunque, come detto, avuto successivamente luogo prima della stipula del contratto - fino a quelle relative alla fase di consegna dei beni oggetto della fornitura, tra le quali spicca la presenza di documenti di trasporto privi di sottoscrizione del ricevente, ovvero di una fattura relativa ad una consegna avente data successiva a quella della fattura medesima (cfr., in particolare, allegati alla memoria depositata dalla parte offesa in data
26.11.2007).
[39] E’ il caso, ad esempio, della consegna, montaggio, installazione e configurazione del materiale tecnologico di cui al verbale di installazione 11-13 dicembre 2001 (cfr. documento allegato sub 2 alla memoria depositata dalla p.o. il 21.5.2007, allegato sub 4 alla denuncia-querela 21 .5.2007, allegato sub I alla memoria 19.9.2007). Cfr., inoltre, sul punto, dep. Rigo Alessandro, ud. 29.10.2007, pag. 6, là dove il teste ha precisato che il materiale oggetto di installazione di cui al citato verbale era stato consegnato nei giorni precedenti.
[40] E’ il caso, ad esempio, della consegna di materiale e della esecuzione di corsi di cui al verbale di istallazione 9/11-1-2002 (cfr. documento allegato sub. 2 alla memoria della p.o. in data 19.9.2007), ovvero della installazione e di altre attività di cui al verbale di installazione 16.1.2002 (cfr. documento allegato sub 3 alla memoria della p.o. in data 19.9.2007).
[41] La ditta Elvis, infatti, in proprio e quale legale rappresentante delle A.T.I. costituita con la Tecnocoop s.r.l., ha potuto unicamente ottenere il risarcimento del danno cagionatole dall’ente locale in relazione alla procedura d’appalto per equivalente, non già in forma specifica e, questo, proprio in ragione della avvenuta esecuzione dell’appalto al momento della pronuncia (cfr. sentenza Tar per il Veneto in data 13.3.2003).
[42] Cfr., sul punto, dep. Vianello, ud. 6.11.2006, pag. 102-1 03.
[43] Cfr. esame Raniolo, ud. 29.10.2007, pagg. 40,43.
[44] Cfr. documento nr. 5 della produzione effettuata dalla difesa del Raniolo all’udienza del 25.9.2006.
[45] Cfr. documento nr. 6 della produzione documentale effettuata dalla difesa del Raniolo all’udienza del 25.9.2006.
[46] Cfr. nota prot. 4806, in data 11.2.2002, a firma dott. Zenere ed inviata al Raniolo, sulla quale, peraltro, è
riportata la annotazione manoscritta, parrebbe sottoscritta dallo stesso Raniolo, “X Vianello verificare se sono arrivate o chiederle alla ditta”.
[47] Interpretazione, questa, confortata dalle stesse affermazioni rese dal P.M. in occasione delle domande rivolte al teste Rigo Alessandro, cfr. udienza 14.12.2007, pagg. 8-9: “Ma solo una precisazione.. .questo materiale informatico, a me interesserebbe uno particolarmente se lei è in grado di riferire la circostanza se la sa o meno. Questo famoso tabellone elettronico attorno al quale ruota tutto il processo di falso, lei sa che cos’è, esisteva un tabellone elettronico che non era stato istallato agli inizi del 2002?”
[48] Risulta, infatti, dal parere, peraltro “non favorevole”, rilasciato dalla competente Commissione Edilizia, che solo in data 4.12.2001 venne presentata, committente il Comune di Spinea, la domanda per l’installazione di un cartello presso “Villa Simion”, su progetto realizzato dal Geom. Vianello Claudio, del Servizio LL.PP. (cfr. doc. nr. 7 della produzione effettuata dalla difesa del Raniolo all’udienza del 25.9.2006.
[49] A tale provvedimento hanno poi fatto seguito: 1) la Deliberazione di giunta Comunale nr. 65, deI 27.3.2002 di presa d’atto del predetto “Certificato di Regolare Fornitura” e di presa d’atto che sarebbero seguiti provvedimenti dirigenziali con i quali si sarebbe dato corso alla liquidazione delle relative fatture; 2) il successivo atto di liquidazione nr. 111, del 4.4.2002, a firma delle Dirigente Raniolo Mario, in ordine alle singole fatture emesse dalle ditte “Harmonie Project” S.r.l. e “Mega Italia’ S.p.A., con imputazione delle corrispondenti spese ai relativi capitoli del bilancio comunale.
[50] Cfr. “Progetto di massima delle funzioni e delle attrezzature della nuova biblioteca comunale, A. Simion
con relativa specifico delle esigenze per l’appalto concorso”, art. 9, espressamente richiamato nel “Contratto per la progettazione e la fornitura degli arredi e delle attrezzature della nuova biblioteca comunale”, stipulato il 9.7.2001, punto 3, pag. 5.
18 commenti:
Ti auguro e mi auguro un 2009 decisamente migliore del 2008.
Ciao a presto.
Paolo Borrello
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The watches have the [B]pandora[/B] unique shape and "favored by all" watch bands. The mixture shape of geometry [B][URL=http://www.etiffanystore.com]tiffany[/URL][/B] and art gives the tank watch its lasting value. Women with the [U]tiffany[/U] watches look more professional and modern [U]tiffany necklaces[/U] while men with the watch seem more [U]pandora beads[/U] approachable.
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i'd like to take a auto insurance business to small claims court? The insurer business turned down my claim, (I would take the responsible driver to small claims on the other hand I've got no address to serve them or send a demand letter). The other driver was at fault however his insurance carrier states there is a difference in your claims so that they have to use the word of their insured vs. my word. I think they acted in poor trust and did not perform a proper investigation would this be a valid claim in small claims court? I must go ahead and take to blame drivers insurance company (not my own) to small claims to your damages to my car.
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