venerdì, dicembre 14, 2007

Appalti, Processi e Sentenze Penali

... dopo una sentenza in nome del popolo italiano

Oggi ho imparato una dura lezione di vita.

Fino ad oggi davo per scontato che certi comportamenti all'interno della Pubblica Amministrazione costituissero violazioni delle leggi che ci hanno insegnato a rispettare. Non è così.

Almeno per quanto mi riguarda (che io abbia sbagliato Paese?).
- Credevo che non fosse possibile farsi invitare ad una gara d'appalto se si è privi dell'iscrizione alla Camera di Commercio per i beni oggetto della fornitura;
(le ditte aggiudicatarie, prive del requisito, sono state invitate singolarmente e solo la successiva costituzione in ATI ha permesso di superare l'inammissibilità alla partecipazione)
- Credevo che ammettere in una gara d'appalto un concorrente che si vanta di detenere l'esclusiva di un prodotto, già in uso all'Ente appaltante, costituisse violazione della par condicio;
(Prima riga della relazione di offerta: "La presenza all'interno del progettodi IFNET che del prodotto adottato dalla biblioteca è l'agenzia esclusiva per l'Italia garantisce il massimo di affidabilità .... )
- Credevo che, in un appalto concorso, un'offerta contenente "vizi insanabili" sulla sicurezza non potesse mai essere emendata e tantomeno portata in aggiudicazione;
- Credevo che in un appalto concorso, nel quale la qualità del progetto offerto è il principale tra i criteri di valutazione, fosse vietato cambiare e integrare i disegni ed elaborati presentati in offerta;
(per ben cinque volte il progetto tecnico è stato integrato e variato, quattro volte in fase di ammissione ed una per poter stipulare il contratto )
- Credevo che sostituire documenti al Protocollo Generale di un Ente fosse un reato;
(una prima fattura del 30.11.2001, che citava un DDT del 4.12.2001, è stata sostituita con la stessa collocazione tre mesi dopo con un'altra priva del riferimento al DDT)
- Credevo che, quando c'è divieto di subappalto, fare eseguire lavori a ditte esterne, non pre-qualificate nella fase di invito, costituisse motivo di annullamento contrattuale;
(tutta la fornitura informatica, che al comune è stata fatturata da una ditta priva dell'iscrizione alla CCIAA, è stata eseguita e collaudata da una terza ditta estranea all'A.T.I. )
- Credevo che, quando un commissario di gara viene scoperto per aver informato un partecipante sull'andamento dei lavori e sul contenuto delle offerte dei concorrenti, dovesse venire immediatamente espulso;
(Il presidente ed il vicesegretario generale hanno denunciato ai Carabinieri il comportamento scorretto di uno dei commissaridi gara citando uno specifico episodio di violazione di segreto d'ufficio con tanto di data e nomi e cognomi degli interessati)
- Credevo anche che l'esaminatore che premia con il massimo dei voti un'offerta che viola le leggi 626 e 818 sulla sicurezza, questi venisse ritenuto inidoneo a giudicare con obiettività;
( l'offerta è stata premiata con 70/70 )
- Credevo che emettere ben tre bolle di consegna per gli stessi beni (con tre luoghi di partenza diversi per la stessa destinazione) costituisse un falso in scritture fiscali;
(Agli atti esistono tre documenti di trasporto, partiti da tre diversi mittenti, sempre per gli stessi 30 computer e accessori previsti in fornitura)
- Credevo che un comune non potesse stipulare un contratto di fornitura per beni che non può installare per causa di un vincolo monumentale.
(vincolo che era chiaramente indicato nel capitolato, mentre l'offerta è stata aggiudicata senza accertare che la collocazione dei beni offerti non ne era affatto rispettosa. Infatti quanto offerto per la biblioteca - e positivamente valutato - si è dovuto installare in altro sito non vincolato. Il comune perciò ha comprato in un appalto dei beni inutilizzabili per lo scopo prefissato).
- Credevo che un Certificato di regolare fornitura costituisse l'atto conclusivo di un appalto, che deve attestare il completo rispetto delle condizioni contrattuali, ovvero le eventuali parti mancanti, e che, pertanto, Certificare come "perfettamente efficiente e funzionante" (testuale) e pagare, una fornitura non completa costituisse reato di falso e danno erariale
(Il Certificato falso esiste, la fornitura e l'installazione di beni e servizi successiva alla sua data sono documentate. Il Tribunale ha detto che il falso non sussiste)
- Credevo che un ritardo di oltre 4 mesi ( mai motivato con atti interruttivi) rispetto al termine contrattuale nella conculsione di una fornitura comportasse l'applicazione delle relative penali;
- Credevo che denunciare tutti questi fatti, documentandoli con la massima diligenza, fosse sufficiente ad attivare un'azione penale in grado di individuarne le responsabilità.Ebbene, tutte queste "credenze" sono state travolte da una sentenza di assoluzione.

Dopo che il Consiglio di Stato ha confermato la condanna del comune "per colpa" della commissione d'appalto per "negligenza, imperizia nell'applicazione delle norme di gara se non nella loro consapevole violazione", (
http://docs.google.com/Doc?id=d8dx95v_73drhkqfhg)
il Tribunale Penale di Venezia ha sentenziato che il fatto non sussiste e che non costituisce reato.
Mi chiedo e chiedo a chi mi legge: perchè obbligare gli imprenditori che vogliono partecipare alle gare d'appalto a sottostare a mille regole e cavilli se poi, nello svolgimento materiale dei procedimenti, è possibile compiere una quantità impressionante di violazioni ed uscirne indenni?

Aveva ragione mio padre (che nel dopoguerra aveva fatto l'assessore): anche se hai cento ragioni non metterti mai contro la pubblica amministrazione, difficilmente un Tribunale si pronuncerà con severità.
Devo poi chiedere scusa a tutti i colleghi imprenditori ed ai giovani ai quali credevo di dare buoni consigli su come comportarsi quando incontrano procedure d'appalto nelle quali individuano aspetti poco chiari. Finora ho suggerito di fare richiesta di atti ai sensi delle LL. 241/90 e 15/2005 e di presentare ricorso, ed eventualmente un esposto, qualora ci siano irregolarità pacificamente documentate. Tutto sbagliato.

Questo è il paese dei furbi e non quello degli onesti.

L'ultima cosa da fare è presentare una denuncia per illeciti amministrativi. Con la riforma del Codice Penale il reato d'abuso d'ufficio è una figura penale dallo scheletro vuoto.
Inoltre correte il serio rischio di essere additati come i perdenti che non si rassegnano e rischiate di bruciarvi la credibilità presso la possibile clientela poco incline ad informarsi obiettivamente sullo svolgimento dei fatti (che sono sempre complicati e noiosi da spiegare).

E poi, che diamine, si sa che il mondo va così, non sarete certo voi a cambiare le cose. Guardatevi intorno e vi accorgerete che dare il "buon esempio" procura solo guai.

Se volete operare negli appalti pubblici dovete attenervi ad alcuni principi cardine.
Preliminarmente accertarsi che l'appalto non si svolga in un contesto già orientato per determinate scelte.
Pensare di violare "riserve di caccia" è una presunzione imperdonabile e può scatenare vessazioni e ritorsioni in termini di esecuzioni contrattuali e pagamenti.
Se si è sicuri che il campo è libero, attivarvi prima per ingraziarvi i funzionari responsabili del procedimento e, soprattutto, i consulenti pagati dall'Amministrazione, che hanno meno vincoli per appoggiare la vostra offerta e perdonarvi eventuali mancanze.
Se poi (ma ci vuole talento naturale) siete particolarmente abili nel "conquistare" le simpatie di chi deve redigere il Capitolato Tecnico dell'Appalto, allora la strada sarà ancor più in discesa.
Bastano pochi ingredienti al posto giusto (requisiti di ammissione, specifiche tecniche di qualche prodotto, magari richieste a pena di esclusione ecc.) ed il gioco è fatto. Nel gergo si chiamano gare blindate. Qualche concorrente si lamenterà, scriverà anche qualche protesta alla quale basterà fare orecchio da mercante.
Chi proverà a fare ricorso lo vedrà respinto perché il TAR non entra "nel merito" che è affidato alla discrezionalità della Stazione Appaltante, il cui giudizio è insindacabile (anche quando assegna più punti ai monitor con tubo catodico che ai TFT).
Se volete sbaragliare la concorrenza basta far omettere di indicare nel capitolato alcuni elementi della fornitura che sapete interessano i committenti. Essendo gli unici a proporli vi garantirete l'aggiudicazione ed il fatturato aumenterà con nuove prestigiose referenze .

L'eventualità che vi becchino sono una su un milione e, quand'anche ci sia un concorrente testardo che vuole vederci chiaro ed andare fino in fondo, spendendo tempo, energie e risorse, al massimo si andrà incontro ad un rinvio a giudizio dal quale si potrà uscire con trionfale riabilitazione.

L'Italia è disseminata di forniture che seguono la geografia politica delle amministrazioni che ingaggiano determinati consulenti.
Prendete una mappa e scrivete i nomi dei consulenti e delle ditte aggiudicatarie. Ne risulterà un diagramma molto eloquente.
Se qualcuno si illude che bastino professionalità, buone idee e solo un po' di fortuna per vincere le gare d'appalto, ha davvero sbagliato Paese.

Bisogna fornire truciolare spacciandolo per listellare o multistrato, melamminico per laminato, software tarocchi per buoni, ben sapendo che nessuno poi avrà gli "attributi" per ammettere di essere stato gabbato e contestare la fornitura.

Non ho mai sentito di forniture contestate e contratti risolti per inadempienza.

(Posso citare una dozzina di casi che conosco direttamente).

Questa non è solo l'amara considerazione della persona offesa che vede assolti gli imputati di fatti denunciati, ma la constatazione di una costante presente nel variabile campo degli appalti pubblici.

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Nel merito del processo.

Innanzitutto.
Deve essere ben chiaro che, contrariamente a quanto falsamente affermato, non sono il responsabile dell'avvio del procedimento giudiziario che tante pene ha procurato.
Il mio esposto, del giugno 2001, è intervenuto quasi un anno dopo ( rectius 10 mesi ) che il presidente ed il segretario della Commissione di gara nell'agosto 2000 avevano esplicitamente denunciato ai Carabinieri la responsabile della biblioteca per violazione del segreto d'ufficio e scarsa obiettività di giudizio.
Alle prime avvisaglie del procedimento penale, che lo comprendeva tra gli indagati, il presidente della commissione non ne ha fatto alcun mistero:
questo linkato è un significativo articolo uscito il 14.12.2003
http://picasaweb.google.com/appaltospinea/RS/photo#5146915270876473634.
Quindi chi mi attribuisce la paternità della vicenda afferma cose non vere ed è passibile di querela per diffamazione, se non peggio.
Con questo non mi voglio sottrarre alla responsabilità di avere raccolto prove e documenti necessari a sostenere l'accusa in sostituzione degli organi inquirenti, affatto scrupolosi ed attenti allo svolgersi dei fatti,

Il capo di imputazione comprendeva altre fattispecie direato rimaste, senza spiegazione alcuna, prive di definizione. Significa che, per quei Capi, non c'è stata nè archiviazione nè rinvio a giudizio. In Italia può succedere anche questo.

Il P.M. ha manifestato, fin da subito, poco convincimento accusatorio.
Nel 2004 (tre anni dopo il mio esposto) aveva perfino "confermato" all'avvocato dell'indagata "di aver richiesto l'archiviazione" per il C.P. 323.
Chi se ne intende un po' di Codici sa che non sarebbe del tutto rituale (non lo è affatto) che un P.M. informi l'indagato delle proprie intenzioni. Anzi, seguendo il c.p.p. - art 408 - dovrebbe solo informare la persona offesa ma, in Italia, tutto è possibile.
Lo stesso P.M. poi ci ha ripensato ed ha richiesto il rinvio a giudizio formulando un capo d'imputazione alquanto generico che oltretutto, ometteva di definire almeno altre rubriche presenti nel fascicolo (326/476) rimaste, ancora oggi indefinite nekl senso che non c'è stata nè archiviazione nè rinvio a giudizio. Anche questo è possibile.

In udienza preliminare il P.M. ha nuovamente cambiato idea, chiedendo il non luogo a procedere per l'abuso d'ufficio ed il rinvio a giudizio solo per il falso nel Certificato di regolare fornitura.
Il G.U.P., invece, ha deciso per il rinvio a giudizio, segno che qualche fondato motivo esisteva e che le denunce non erano frutto di fantasia.
La mia posizione di persona offesa, affatto virtuale, è sancita dal decreto che dispone il giudizio e non è un artificio dialettico.
Il processo ha comunque messo in evidenza nuovi fatti ancora più gravi di quelli da me denunciati: uno di questi, diventato oggetto di autonomo procedimento penale, riguarda il fatto che il Comune non ha ottemperato all'ordinanza del T.A.R. di produrre tutti i documenti dell'appalto, nessuno escluso.
Qualcuno, infatti, ha pensato di non far conoscere alle parti (a me in particolare) atti importanti come: la convocazione di una riunione di una commissione (neppure formalmente costituita) per decidere sulle ditte da ammettere, riunione avvenuta e mai verbalizzata; le lettere di richiesta e di invio di integrazioni di nuove tavole di progetto da parte di un concorrente, i veri documenti di trasporto dei beni oggetto della fornitura (recanti date ben diverse e successive di quelli, falsi, inviati al T.A.R.) che dimostravano che la fornitura è iniziata dopo la notifica della sentenza del Consiglio di Stato che annullava il contratto con la ditta illegittimamente aggiudicataria e ci restituiva l'aggiudicazione.
Spicca, tra questi atti tenuti nascosti ai Giudici, un Verbale di installazione redatto, non solo in una data (13.12.01) successiva a quando (7.12.01) il comune aveva dichiarato eseguito quanto pattuito, ma addirittura da una ditta nemmeno facente parte dell'ATI che aveva partecipato alla gara.
Di fronte al manifestarsi di una tra le più clamorose violazioni in un appalto, nessuno ha fatto una piega. Anzi il P.M. ha cambiato idea pure sul falso ideologico chiedendo l'assoluzione anche per il 479.
Ciliegina finale: la difesa di un imputato ha prodotto all'ultima udienza un documento che, a suo dire, aveva valenza "risolutoria": un DDT completamente falso sul quale è stato chiamato un teste che ne ha confermato il contenuto.
In questa assurda rincorsa a cambiare (e inventare) le carte a me non restava altro che depositare un'altra, ennesima, denuncia per truffa processuale e falsa testimonianza.
Una lotta impari tra chi per salvarsi ha prodotto una sequela di atti falsi e chi scrive che, da solo, (senza difensore per controinterrogare e con le sole prerogative della persona offesa, poichè il Tribunale ha respinto la mia costituzione di parte civile) ha cercato di difendere il rispetto delle regole che credeva, appunto, fosse obiettivo condiviso.
Nel nostro paese la parte offesa è considerata un fastidio e quasi mai, e questa vicenda ne è prova lampante, ottiene il giusto risarcimento del danno subito, sia in termini materiali che di immagine.
Le ditte illegittimamente aggiudicatarie hanno citato per anni (alcune lo fanno tuttora) le forniture di Spinea tra le proprie referenze, nonostante il Tribunale avesse specificamente sentenziato che l'aagiudicazione era da considerare titolo di merito della mia società.
Anche se questa è una minuscola controversia, ha avuto i suoi riflessi: negativi nell'excursus delle aziende estromesse e positivi per chi ha ottenuto, senza merito, oltre all'ingiusto vantaggio patromoniale anche un significativo slancio sul piano dell'immagine.
Con ciò credo di aver chiarito, a chi vuol capire, il nostro punto di vista che ha, quantomeno, un identico diritto di cittadinanza.
Piaccia o non piaccia.

Si agisce moralmente quando spontaneamente si sceglie ciò che si fa, liberi da passioni e costrizioni: la vera libertà consiste nell'essere "liberi da qualcosa" e non nell'essere "liberi di fare una determinata cosa"
"Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me".Immanuel Kant